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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12501/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, resa ex art. 599-bis c.p.p. su proposta di concordato tra le parti, aveva ridotto la pena inflitta a un imputato da parte del GIP. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., per la mancata motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. La doglianza era diretta a contestare che tale attenuante non fosse stata applicata in sede di concordato e che la decisione di appello non ne avesse dato adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità facesse parte dell'accordo raggiunto tra le parti, insieme alla pena concordata poi applicata dalla Corte di appello. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, il controllo giudiziale riguarda solo la legalità della pena e non la sua congruità, sicché il giudice non può modificare l'accordo ma solo accoglierlo o rigettarlo, verificando che la sanzione sia entro i limiti di legge. Nel caso concreto, la pena era legale e, dunque, non era censurabile il mancato riconoscimento dell'attenuante, peraltro già esclusa dal giudice di primo grado per la gravità della vicenda, la reiterazione della condotta e il contenuto delle minacce. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    consente la definizione del giudizio di appello mediante concordato tra le parti; il giudice può accogliere o rigettare la richiesta e, se la accoglie, verifica solo la legalità della pena concordata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    è la base formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023

    circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023

    ha introdotto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, richiamata dal ricorrente come omessa nella decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato tra le parti, il controllo del giudice di legittimità sulla decisione che recepisce l'accordo è limitato alla legalità della pena applicata, non potendo estendersi alla valutazione della sua congruità o alla riscrittura degli elementi dell'intesa.
  • Le questioni relative al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, quando siano state oggetto dell'accordo processuale accettato dalle parti, non possono essere dedotte utilmente con il ricorso per cassazione contro la sentenza che recepisce il concordato.
  • La pena concordata è censurabile solo se illegale, ossia se eccede i limiti edittali o viola regole inderogabili di determinazione sanzionatoria; se rientra nella forbice prevista, il ricorso che contest i profili già inclusi nell'accordo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando il comportamento processuale integri profili di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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