Cassazione Penale, Ordinanza n. 12506/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 4 dicembre 2024 il Tribunale di Roma ha applicato all'imputato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria da operazioni dolose. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento degli elementi a carico dell'imputato e, quindi, alla valutazione della responsabilità. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo proposto, essendo incentrato sul vizio di motivazione sulla colpevolezza, esula da tali casi consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità va dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale operano limiti specifici all'impugnazione per cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure deducibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il ricorso che prospetti vizi di motivazione sulla responsabilità o sull'apprezzamento del materiale probatorio.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento deduce questioni estranee ai motivi tassativi di legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità de plano.
- L'inammissibilità manifesta dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della colpa nella proposizione del gravame.
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