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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12502/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado. Il ricorso era fondato su un solo motivo: dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., per asserita carenza di motivazione sulle ragioni della decisione. La Corte rileva però che i motivi relativi alla responsabilità erano stati rinunciati in appello e che l'accordo riguardava solo la rideterminazione della pena, concordata con il Procuratore generale; pertanto l'imputato non poteva dolersi della mancata rinnovazione della motivazione sull'an della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità e del concordato limitato alla pena, la Corte territoriale non fosse tenuta a motivare nuovamente sul merito della responsabilità, essendo tale punto coperto da preclusione e giudicato interno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, con rinuncia ai motivi non più coltivati, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi residui e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione sulla mancanza o manifesta illogicità della motivazione non può essere utilizzato per contestare profili di responsabilità già coperti da rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura relativa alla mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità è stata ritenuta inammissibile in quanto riferita a questioni rinunciate e coperte da preclusione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come norma introduttiva dell'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello in funzione di un accordo sulla pena preclude al giudice di secondo grado ogni riesame dei punti oggetto di rinuncia, compresi quelli rilevabili d'ufficio.
  • Quando l'impugnazione in appello è limitata al solo trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla responsabilità resta quella della sentenza di primo grado e non deve essere rinnovata.
  • Il concordato in appello produce effetti preclusivi che si riflettono anche sul giudizio di legittimità, impedendo di far valere in cassazione questioni ormai coperte da giudicato interno.
  • La rinuncia ai motivi di impugnazione è irretrattabile; una volta perfezionata, determina la formazione del giudicato sui relativi capi e punti della decisione.
  • In caso di ricorso inammissibile per motivi preclusi o rinunciati, segue la condanna alle spese e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

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