Cassazione Penale, Ordinanza n. 27175/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso. Non ha deciso nel merito della pretesa impugnazione, ma ha rimesso la questione al giudice competente per il reclamo.
Esito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Nel procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Prato per un fatto qualificato come falso ideologico/materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, l'opponente aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. Il GIP ha dichiarato l'opposizione inammissibile con decreto de plano e ha disposto l'archiviazione. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte rileva però che, nei casi in cui il giudice dichiari inammissibile l'opposizione all'archiviazione al di fuori dell'ipotesi di omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, ma il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Pertanto l'atto va qualificato come reclamo, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
Norme richiamate
omessa indicazione ... dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova
Solo la mancanza di tali indicazioni rende legittima l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione.
Il GIP ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'archiviazione con decisione de plano.
il decreto di archiviazione è nullo se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1
L'inammissibilità dell'opposizione oltre i limiti indicati determina nullità del decreto di archiviazione.
l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica
Il rimedio esperibile avverso la nullità è il reclamo al tribunale monocratico, con ordinanza non impugnabile.
trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione
La Corte procede a qualificare l'atto perché il provvedimento non è ricorribile per cassazione.
Il procedimento di merito riguardava un fatto contestato come falso in atto pubblico commesso da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Massime di principio
- Quando un atto di impugnazione è rivolto contro un provvedimento non esperibile in quella forma, il giudice deve verificare se l'atto sia riconducibile al rimedio corretto, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis.
- In materia di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione è legittima solo se manca l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova; fuori da tale ipotesi, il decreto è affetto da nullità.
- Avverso il decreto di archiviazione emesso in conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al di fuori dei casi consentiti, il rimedio è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. davanti al tribunale in composizione monocratica, non il ricorso per cassazione.
- Il giudice di legittimità, rilevata l'erronea qualificazione dell'atto, deve trasmettere gli atti al giudice competente senza arrestare la tutela impugnatoria per un errore formale della parte.
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