Cassazione Penale, Ordinanza n. 26983/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità, e che i motivi riproponevano doglianze già vagliate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni di legge previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 24/06/2025. La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). In cassazione si censurava l'affermazione di responsabilità, ma le doglianze erano formulate in modo da chiedere una rivalutazione e/o una diversa lettura delle prove, oltre a riprodurre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Individua il reato oggetto di contestazione e della conferma di responsabilità in appello.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una sua alternativa rilettura, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e specificamente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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