Cassazione Penale, Ordinanza n. 26985/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi erano diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e riproducevano questioni già affrontate e disattese in appello. Conseguentemente, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/06/2025, lamentando: l'erronea affermazione della sua responsabilità per i reati contestati; la mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 340 c.p.; l'eccessività della pena; il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità, oltre a riproporre doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.
Norme richiamate
art. 340 c.p.
È richiamato solo per censurare la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato; dalla motivazione non emerge un'interpretazione autonoma della norma, ma solo il rigetto della doglianza difensiva.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione, ossia gli effetti processuali e sanzionatori conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle prove.
- È inammissibile il ricorso che riproponga questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'affermazione di responsabilità, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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