Cassazione Penale, Ordinanza n. 26980/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Evidenzia che la doglianza attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata in sede di legittimità, poiché la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da vizi, basata sulla gravità della condotta e del danno. Conseguentemente richiama le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 giugno 2025. Dal testo emerge che l'unica censura riguarda il diniego delle attenuanti generiche: il ricorrente contesta la mancata concessione del beneficio, ma la Corte ritiene che il motivo non superi il vaglio di legittimità perché il giudice di merito ha motivato in modo congruo, valorizzando la proporzionalità della pena e ritenendo non necessari ulteriori abbattimenti in considerazione delle modalità della condotta e della gravità del danno cagionato.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dalla norma, richiamate dalla Corte.
Massime di principio
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando il giudice di merito ha motivato in modo non manifestamente illogico la scelta, valorizzando elementi come modalità della condotta e gravità del danno.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio risulti esente da vizi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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