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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26981/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Precisa che la questione sulla particolare tenuità del fatto non poteva essere esaminata perché non proposta in appello, mentre le censure su pena e attenuanti generiche sono reputate ripetitive di questioni già affrontate e respinte in modo congruo dalla sentenza impugnata. Conseguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una imputata avverso la decisione della Corte di appello di Lecce del 17 marzo 2025. Dal testo emerge che la difesa ha dedotto due censure: in primo luogo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; in secondo luogo la ritenuta non congruità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo non era dedotto in appello, quindi non poteva essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità; il secondo motivo viene qualificato come mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, in particolare in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, cioè gli effetti processuali e patrimoniali tipici dell'inammissibilità in cassazione.

Massime di principio

  • La questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere devoluta ai giudici di merito; se non è stata proposta in appello, è inammissibile come motivo nuovo in cassazione.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua.
  • La contestazione sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, quando non evidenzi un vero vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti, non consente l'annullamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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