Cassazione Penale, Ordinanza n. 26984/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure erano in realtà mirate a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, attività estranee al sindacato di legittimità, e che i motivi erano già stati affrontati e respinti in appello con motivazione adeguata. Per effetto dell'inammissibilità sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. In cassazione deduceva: l'omessa traduzione delle espressioni in lingua sarda utilizzate nei fatti, il difetto dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p., nonché la mancata applicazione degli artt. 43 e 393-bis c.p. Con memoria contestava anche l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione, ribadendo la fondatezza dei motivi. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa dei fatti, operazioni precluse in sede di legittimità, oltre a risultare in larga parte riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto delle censure difensive; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che le doglianze su elemento oggettivo e soggettivo miravano a una rivalutazione dei fatti.
Richiamato dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma, ritenendo la censura meramente fattuale e non consentita in cassazione.
Invocato dalla difesa; la Corte non entra nel merito dell'applicabilità, reputando il motivo volto a una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove o una rilettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso in modo coerente e giuridicamente corretto le doglianze difensive, il ricorso che si limiti a riproporre gli stessi temi senza evidenziare reali errori di diritto o manifesta illogicità è inammissibile.
- La deduzione del difetto dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato è inammissibile in cassazione se si risolve in una contestazione della ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito, anziché in una critica a specifici errori giuridici della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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