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Sentenza

Sentenza del 17/01/2020 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Studi di settore - Ripartizione dell'onere della prova a carico delle parti processuali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un accertamento basato sugli studi di settore: il contribuente contestava l'applicazione dello standard di reddito risultante dallo studio, sostenendo l'esistenza di circostanze di anormalità economica (es. crisi del settore, peculiarità territoriale, bassa capacità reddituale) tali da giustificare un reddito effettivo inferiore rispetto a quello stimato dagli studi di settore. L'oggetto del contendere è la ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e Ufficio relativamente alla fondatezza dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha chiarito la ripartizione dell'onere probatorio: incombe sul contribuente dimostrare, in termini concreti e documentali, l'esistenza di circostanze idonee a giustificare una deviazione rispetto al reddito standardizzato dagli studi di settore (crisi, difficoltà locali, ridotta operatività, ecc.); per contro, spetta all'Ufficio impositore dimostrare che lo standard applicato è effettivamente pertinente al caso concreto. Nel caso concreto esaminato la Cassazione ha ritenuto non adeguatamente provate da parte del contribuente le circostanze idonee a discostarsi dallo standard, confermando quindi l'accertamento dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 17-bis D. Lgs. 546/92

    Disciplina la ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario: in linea generale il giudice valuta l'istruttoria e l'appropriatezza delle prove fornite dalle parti; utilizzato dalla Corte per delineare l'obbligo probatorio del contribuente e dell'Ufficio.

  • D. Lgs. 218/97

    Norme sul processo civile di riferimento richiamate in tema di onere della prova e valutazione probatoria, integrate nel processo tributario per i principi processuali.

  • art. 39 - c. 2 lett. d-ter - DPR 600/73

    Prevede l'utilizzo degli studi di settore/parametri ai fini dell'accertamento sintetico; la Corte ha interpretato tale disposizione alla luce della necessità che l'Ufficio dimostri la pertinenza dello standard e che il contribuente produca elementi concreti per contestarne l'applicabilità.

Massime di principio

  • Gli studi di settore forniscono un valore statistico-standardizzato: non spostano automaticamente l'onere probatorio sul contribuente nella misura totale, ma quest'ultimo deve provare circostanze concrete che giustifichino una deviazione rispetto allo standard.
  • L'Ufficio impositore deve dimostrare che lo studio di settore scelto è effettivamente applicabile al caso concreto (omogeneità dell'attività, parametri rilevanti), altrimenti l'accertamento basato solo sul dato standard può essere insufficiente.
  • La prova del contribuente deve essere documentale e circostanziata (bilanci, documenti bancari, fatture, evidenze di ridotta attività, relazione su fattori territoriali o settoriali) e non può limitarsi ad affermazioni generiche di crisi o difficoltà.
  • In fase processuale è opportuno che il contribuente, fin dall'atto introduttivo, raccolga e produca elementi idonei a dimostrare la non normalità economica; in mancanza di tali elementi, è probabile che il giudice dia prevalenza alla presunzione statistica dello studio.
  • La decisione sottolinea l'approccio bilanciato: né gli studi di settore sono prova automatica sufficiente in ogni caso, né il contribuente è esonerato dal fornire prova delle circostanze eccezionali che invoca.

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