Sentenza del 17/01/2020 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Esenzione IMU - Società agricola semplice - Requisiti - Qualifica soggettiva IAP - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'IMU versata (15.061,66 euro) per aree che, pur aventi destinazione edificabile nel PRG, risultano coltivate. Ha invocato l'esenzione IMU per terreni agricoli sostenendo che almeno uno dei soci è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Il Comune ha contestato il diritto all'esenzione ritenendo che la società semplice non possa beneficiare dell'agevolazione non essendo persona fisica IAP e per la mancanza di requisiti formali (oggetto sociale esclusivo agricolo e indicazione "società agricola" nella ragione sociale) e per l'assenza della dichiarazione annuale.
La decisione
La Commissione Regionale Tributaria dell'Umbria ha respinto l'appello del Comune confermando la pronuncia di primo grado favorevole alla società. Ha accertato che: le aree erano effettivamente coltivate; almeno un socio è IAP; la destinazione edificabile nel PRG è irrilevante ai fini dell'esenzione (art. 2 lett. b) D.lgs. 504/92). La CTR ha ritenuto che i due requisiti "formali" (oggetto sociale esclusivo agricolo e indicazione nella denominazione di "società agricola") non siano necessari quando risulti provato l'effettivo esercizio esclusivo dell'attività agricola da parte della società e la presenza di almeno un socio IAP. Ha inoltre escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione per le aree esenti, richiamando la soppressione normativa vigente. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (artt. 1 e 2)
Rileva che per le società di persone il requisito sostanziale è la presenza in capo ad almeno un socio della qualifica IAP; ulteriori requisiti previsti dalla normativa sono considerati formali e non costitutivi del diritto quando è provato l'effettivo esercizio agricolo.
Art. 2135 c.c.
Definisce le attività agricole e le attività connesse: il giudice verifica la natura concreta dell'attività svolta dalla società più che la mera indicazione nell'oggetto sociale.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 2, lett. b)
Stabilisce che l'esenzione IMU per i terreni agricoli prescinde dalla destinazione urbanistica; pertanto la qualifica agraria prevale sull'indicazione urbanistica di area edificabile.
Legge 15 maggio 1975, n. 153 (art. 12) e s.m.
Richiamata quale riferimento normativo storico per l'ambito delle agevolazioni per attività agricole, inserita nel quadro normativo valutato dal giudice.
D.L. 34/2019 (art. 16-ter)
Norma interpretativa che estende agevolazioni IMU anche alle società agricole; la CTR la considera coerente con una lettura teleologica e sistematica che privilegia l'effettiva attività agricola.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37, comma 53) conv. L. 248/2006
Ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione per le aree esenti dall'imposta: quindi l'assenza della dichiarazione non può precludere il rimborso/agevolazione.
Massime di principio
- Per le società di persone (es. società semplice) che effettivamente coltivano i terreni, l'esenzione IMU può riconoscersi se è provata l'esercizio agricolo e la presenza in capo ad almeno un socio della qualifica IAP; i requisiti formali (oggetto sociale esclusivo e indicazione "società agricola" nella ragione sociale) non sono necessari quando non influiscono sulla concreta attività svolta.
- La qualificazione urbanistica (es. area edificabile) è irrilevante ai fini dell'esenzione IMU per terreni agricoli: prevale la destinazione e l'uso effettivo del terreno (art. 2 lett. b D.lgs. 504/92).
- L'assenza della dichiarazione annuale non può precludere il diritto all'agevolazione per le aree esenti, dopo la soppressione dell'obbligo normativa intervenuta nel 2006.
- Nel caso in cui l'oggetto sociale includa attività non agricole, è necessaria un'indagine sulla concreta attività svolta: la mera previsione nell'oggetto sociale non prova la natura commerciale se non risulta effettivamente esercitata.
- Esiste contrapposta giurisprudenza di merito che richiede il possesso congiunto dei requisiti formali; quindi in situazioni analoghe occorre valutare la giurisprudenza locale e produrre documentazione probatoria forte (documenti contabili, prove di coltivazione, visure, qualifiche IAP) per sostenere la natura agricola effettiva.
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