Sentenza del 17/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha dichiarato l'appello inammissibile per totale mancanza di specifici motivi diretti a censurare la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 53, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n.546/1992. Conseguentemente l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'Agenzia delle Entrate, quantificate in euro 500,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2004; il primo giudice (CTP Cagliari) ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché la società non ha prodotto l'atto impugnato né indicato la data di notificazione, rendendo impossibile verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine decadenziale di 60 giorni.
Norme richiamate
d.lgs. n.546 del 1992, art. 53, comma 1 (ultimo periodo)
"il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3"
L'appello deve contenere tutti gli elementi formali e, in particolare, i motivi specifici di impugnazione: la loro assenza determina l'inammissibilità dell'appello.
d.lgs. n.546 del 1992, art. 18, comma 3
Richiede la sottoscrizione degli atti; la mancata sottoscrizione è causa di inammissibilità formale se prevista.
Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2006, n.12894 (giurisprudenza)
Principio secondo cui l'appellante deve dedurre specifici motivi di impugnazione avverso le statuizioni della sentenza di primo grado; non è sufficiente chiedere una pronuncia di merito senza investire la sentenza di censure specifiche.
Termine decadenziale per l'impugnazione (60 giorni)
La tempestività dell'impugnazione è essenziale; l'assenza dell'atto impugnato o della data di notifica impedisce al giudice di verificare il rispetto del termine decadenziale e può portare all'inammissibilità.
Massime di principio
- Un appello tributario è inammissibile se non contiene gli elementi formali richiesti dall'art. 53 d.lgs. 546/1992, in particolare i motivi specifici dell'impugnazione.
- Chi impugna deve allegare o comunque rendere disponibile l'atto amministrativo impugnato e indicarne la data di notificazione o conoscenza, perché ciò è necessario per verificare la tempestività (termine decadenziale).
- Non è sufficiente in appello chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado: occorre censurare espressamente le statuizioni contestate del provvedimento di primo grado.
- L'effetto devolutivo dell'appello opera solo nei limiti dei motivi specifici dedotti: senza motivi specifici non si apre il nuovo esame del merito.
- Le spese seguono la regola della soccombenza: l'inammissibilità dell'appello comporta normalmente condanna alle spese a carico dell'appellante.
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