Sentenza del 17/01/2020 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Leasing - Immobile restituito in ritardo - Soggetto passivo - Proprietario locatore - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2016 sostenendo che, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di leasing (4 dicembre 2012), gli immobili erano rimasti nella disponibilità materiale dell'utilizzatore e pertanto il soggetto passivo dell'IMU doveva rimanere l'utilizzatore fino alla effettiva riconsegna del bene. Il Comune chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che, alla risoluzione del contratto, il soggetto passivo diventa il proprietario locatore indipendentemente dalla riconsegna materiale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello del Comune e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto prevalente l'interpretazione secondo cui, ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing per inadempimento il soggetto passivo dell'IMU diviene il proprietario locatore indipendentemente dalla effettiva riconsegna del bene. La CTR ha escluso l'applicabilità analogica dell'art. 1 comma 672 L.147/2013 (norma TASI) all'IMU, ha qualificato l'utilizzatore dopo la risoluzione come mero detentore e non come possessore ai fini tributari e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 9 comma 1
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Testo interpretato nel senso che, alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, la titolarità passiva dell'IMU torna al proprietario locatore indipendentemente dalla riconsegna materiale dell'immobile.
D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 8
Riferito alla nozione di 'possessore' ai fini IMU: la CTR ha ritenuto che dopo la risoluzione l'utilizzatore non sia più possessore ai fini dell'art. 8 ma mero detentore; dunque non soggetto passivo IMU.
Legge 11 dicembre 2012 n. 201 (Legge di Stabilità 2013), art. 1 comma 672 (TASI)
Soggetto passivo è il possessore sino all'effettiva data di riconsegna.
La norma è specifica per la TASI: la CTR ha escluso la possibilità di applicare analogicamente tale previsione all'IMU, ritenendo che i tributi abbiano presupposti e soggetti passivi differenti e che l'interpretazione analogica in materia tributaria sia problematica.
Codice Civile, art. 1591
Norma civilistica richiamata dal primo giudice per sostenere la responsabilità contrattuale dell'utilizzatore dopo la risoluzione; la CTR ha invece ritenuto che questioni di responsabilità 'inter partes' non determinino la soggettività passiva tributaria.
Codice Civile, art. 1440
Richiamata come riferimento alla nozione civilistica di possesso; la CTR ha distinto il possesso civilistico dalla qualificazione tributaria di 'possessore' ai fini IMU.
Principio civilistico 'mora debitoris perpetuat obligationem'
Principio che alcuni hanno invocato per affermare l'ultrattività del rapporto tra parti dopo la mora del debitore; la CTR ha ritenuto che tale principio rilevi tra parti ma non possa imporre la stessa efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la qualificazione del soggetto passivo IMU.
Massime di principio
- In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento, ai fini IMU prevale l'interpretazione per cui il soggetto passivo è il proprietario locatore indipendentemente dalla riconsegna materiale dell'immobile.
- La qualificazione civilistica (possessore vs detentore, responsabilità contrattuale) non vincola automaticamente la qualificazione del soggetto passivo ai fini tributari: l'amministrazione può considerare il locatore soggetto passivo dopo la risoluzione.
- La norma specifica della TASI (art. 1 comma 672 L.147/2013) che mantiene il possesso fino alla riconsegna non è automaticamente estendibile per analogia all'IMU; occorre valutare la disciplina specifica di ciascun tributo.
- Il contribuente privato che ritenga di aver subito un indebito pagamento IMU in tale situazione può agire in sede civile per ottenere il ristoro a carico dell'utilizzatore inadempiente, richiamando la responsabilità contrattuale o il danno da occupazione indebita.
- Sussiste contrasto giurisprudenziale: prima di decidere contenziosi analoghi, verificare la giurisprudenza più recente della Cassazione e delle Commissioni tributarie territoriali e la prassi del comune interessato.
- Dal punto di vista pratico, i comuni possono emettere avvisi IMU a carico del proprietario dopo la risoluzione; i locatori che pagano possono poi rivalersi civilmente contro l'utilizzatore per le somme corrisposte.
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