Sentenza del 17/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione del raddoppio dei termini di accertamento da parte dell'Agenzia: l'Amministrazione ha applicato la proroga dei termini sostenendo la sussistenza di fatti configuranti reato (es. falsa fatturazione) e avendo trasmesso alla Procura della Repubblica la notitia criminis. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del raddoppio e la prescrizione dell'azione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'operare del raddoppio dei termini. Ha affermato che l'Agenzia beneficia della proroga sia allorché emergono fatti idonei a configurare reato tributario (come la falsa fatturazione), sia quando l'Amministrazione ha effettivamente trasmesso alla Procura la notitia criminis; la trasmissione della notitia criminis determina l'operatività della proroga anche in assenza di un formale esercizio dell'azione penale. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato respinto e l'atto impositivo è stato ritenuto tempestivo.
Norme richiamate
Disciplina generale sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Il raddoppio dei termini è applicabile quando sussistono fatti che integrano ipotesi di reato tributario e/o è stata trasmessa alla Procura una notitia criminis; la mera segnalazione alla Procura è idonea ad attivare la proroga dei termini.
Principi di coordinamento tra procedimento penale e accertamento tributario
La possibilità di svolgere attività di accertamento non viene esclusa dall'esistenza di profili penali: la collaborazione con l'autorità giudiziaria e la segnalazione della notitia criminis legittimano il differimento dei termini per l'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera sia quando emergono fatti che configurano reato tributario (ad es. falsa fatturazione) sia quando l'Amministrazione ha trasmesso alla Procura la notitia criminis; non è necessario che il pubblico ministero abbia già esercitato l'azione penale.
- Per contrastare il raddoppio il contribuente deve dimostrare l'assenza di elementi idonei a integrare reato o la mancata/inesistente trasmissione di una notitia criminis all'autorità giudiziaria.
- È fondamentale accertare le date: il termine di accertamento si raddoppia in relazione al momento in cui sorgono elementi noti che configurano il reato e/o al momento della effettiva segnalazione alla Procura.
- La documentazione probatoria della trasmissione della notitia criminis (ricevute, comunicazioni formali, protocolli) è decisiva per l'operatività della proroga; l'Amministrazione deve poter comprovare la segnalazione.
- Nel dubbio sulla sussistenza del reato o sulla regolarità della segnalazione, il contribuente può proporre impugnazione davanti al giudice tributario e valutare l'eventuale ricorso straordinario o giurisdizionale per vizio di procedimento o prescrizione.
- La cooperazione tra fasi penale e tributaria implica che l'eventuale avvio di indagini penali o la semplice notitia criminis non paralizzano automaticamente l'attività amministrativa, ma ne giustificano la proroga dei termini quando ricorrono i presupposti.
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