Sentenza del 17/01/2020 n. 451 - Comm. Trib. Prov. Catania
Società a ristretta base sociale - Accertamento di un maggiore reddito sociale - Presunzione di distribuzione di maggiori utili ai soci - Maggiori utili formati da costi indeducibili - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento volto a incrementare il reddito societario e a imputare tale maggior reddito ai soci come distribuzione di utili extracontabili, basato sulla disconoscimento di determinati costi ritenuti indeducibili
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittima l'imputazione automatica ai soci di utili extracontabili quando i maggiori utili risultano esclusivamente dalla riclassificazione di costi come indeducibili: tali costi, di per sé, non generano alcuna provvista finanziaria che possa essere distribuita ai soci. Di conseguenza l'accertamento è stato annullato/rigettato nella parte relativa all'imputazione di distribuzione di utili basata solo su costi indeducibili e il ricorso del contribuente è stato accolto
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - D.P.R. 917/1986)
Le norme sul reddito d'impresa e sulla qualificazione delle distribuzioni richiedono che, per imputare utili ai soci, vi sia effettiva disponibilità finanziaria. La semplice disconoscimento fiscale di costi non può essere automaticamente trasformata in fonte di provvista distribuibile ai soci
Principio delle presunzioni nel diritto tributario
La ricostruzione presuntiva del reddito deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti (es. ricavi in nero o costi inesistenti che abbiano effettivamente prodotto disponibilità finanziarie); non è sufficiente la sola indeducibilità di costi per dimostrare una reale distribuzione di utili
Massime di principio
- In caso di società a ristretta base sociale, l'Amministrazione può imputare utili ai soci solo se dimostra l'esistenza di una provvista finanziaria derivante da ricavi occultati o da costi inesistenti che hanno concretamente liberato risorse
- La semplice qualificazione fiscale di una spesa come indeducibile non costituisce, di per sé, fonte di liquidità distribuibile ai soci e quindi non legittima automaticamente la riconduzione a utili distribuiti
- L'onere della prova circa l'effettiva distribuzione (o la fonte di provvista) grava sull'Amministrazione: sono rilevanti elementi quali prelievi bancari, bonifici a favore dei soci, movimenti contabili non giustificati o diminuzioni patrimoniali incompatibili con la gestione
- Per i contribuenti: conservare documentazione giustificativa delle spese, estratti conto, delibere societarie e contratti che dimostrino l'assenza di trasferimenti ai soci o l'effettiva destinazione delle risorse
- In sede di accertamento o contenzioso, va contestata la mancanza di prova della provvista e richiesto il disconoscimento della presunzione di distribuzione se non supportata da elementi concreti
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