Cassazione Penale, Sentenza n. 15259/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, in riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. Lamenta violazione di legge (artt. 192 e 530 c.p.p.) per insufficiente certezza dell'identificazione: il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa non sarebbe avvenuto con certezza e le dichiarazioni della persona offesa appaiono generiche, sicché la condanna si fonderebbe su mere congetture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione (reato commesso il 3/2/2014; termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi con gli interruttivi). Pur richiamando il principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129 co.2 c.p.p.), la Corte ha escluso la possibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito perché dagli atti non risulta 'evidente' l'innocenza dell'imputato. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato ascritto all'imputato (furto aggravato con strappo o altro titolo analogo). Citata quale fattispecie contestata.
Norma sul riconoscimento delle persone; richiamata dal ricorrente per criticare la certezza del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.
Norma sulle pronunce del giudice quando manca prova sufficiente: il ricorrente invoca la valutazione prevista da tale articolo in caso di insufficienza probatoria.
Norme sul calcolo della prescrizione e sulle cause che ne sospendono o interrompono il decorso; utilizzate per stabilire che il termine prescrizionale, nella sua massima estensione con interruzioni, è ormai decorso.
Principio dell'immediata dichiarazione delle cause di non punibilità anche in sede di cassazione; la Corte lo applica per valutare l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e le condizioni per un proscioglimento nel merito quando l'innocenza risulti evidente.
Massime di principio
- Se, dopo la sentenza di merito, interviene la prescrizione, la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato.
- La Corte può pronunciare un proscioglimento nel merito ex art. 129 co.2 c.p.p. solo quando l'innocenza dell'imputato risulta 'evidente' dagli atti senza bisogno di nuovi accertamenti; in mancanza, si annulla per prescrizione senza rinvio.
- Le valutazioni probatorie che implicano nuovi accertamenti o approfondimenti non possono essere compiute nel giudizio di legittimità; la revisione è limitata ai vizi denunciati e agli elementi già presenti nel provvedimento impugnato.
- La rinnovazione della prova dichiarativa (es. nuova audizione della persona offesa) in appello dovrebbe essere compiuta se la condanna si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative rispetto al primo grado; la mancata rinnovazione può essere censurata in cassazione se rilevante per la decisione.
- Le eccezioni di procedimento (es. richieste di trattazione orale o differimento per ragioni di salute del difensore) sono valutate dal Collegio in base alla loro concretezza e documentazione, e non costituiscono di per sé motivo automatico di sospensione o differimento.
Testo integrale
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