Cassazione Penale, Sentenza n. 30369/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di 3 cani per il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., contestando la sussistenza del fumus commissi delicti e denunciando violazione di legge per la mancata acquisizione e valutazione della relazione del veterinario dott. Franchetti (acquisita al fascicolo solo il 10/08/2023). La ricorrente ha sostenuto la genericità del capo di imputazione e che la relazione veterinaria attestava l'assenza di segni di sofferenza negli animali, potendo quindi escludere il reato e l'esigenza del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in Cassazione avverso misure reali sia limitato alla violazione di legge e che nel caso la motivazione del giudice a quo fosse adeguata e coerente: il Tribunale del riesame aveva richiamato i rilievi di polizia giudiziaria e dell'ENPA che descrivevano condizioni di sporcizia, abbandono, deiezioni non rimosse, cibo sparso, carente somministrazione d'acqua e prolungata detenzione in spazi angusti. La Corte ha osservato che la relazione del dott. Franchetti non era presente nel fascicolo al momento della pronuncia del riesame (05/07/2023) e che la ricorrente non aveva sollevato la questione nei precedenti gradi; pertanto la doglianza è inammissibile. È stata inoltre ritenuta sussistente la possibilità di reiterazione del reato per la perdurante disponibilità degli animali nelle stesse condizioni. Per conseguenza la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 727, comma 2, codice penale
art. 727, comma 2, cod. pen.
La fattispecie comprende non solo situazioni che determinano un processo patologico, ma anche condizioni di detenzione che producono patimenti o afflizione; rilevano maltrattamento, abbandono e incuria che incidono sul benessere psico-fisico dell'animale.
art. 325, comma 1, codice di procedura penale
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge; profili di fatto e di valutazione delle prove sono in linea di massima sottratti al sindacato in questa sede.
art. 606, lett. e), codice di procedura penale
lett. e) art. 606 cod. proc. pen.
La manifestamente illogica motivazione è sindacabile in Cassazione con il motivo specifico previsto da questa disposizione; non può essere ricompresa genericamente nel vizio di violazione di legge.
art. 125, comma 3, codice di procedura penale
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente integra una violazione di legge sindacabile in Cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Norma richiamata in riferimento alla definizione del ricorso secondo la disciplina emergenziale; indicazione procedurale relativa alla definizione del ricorso.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, con possibile valutazione di profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure reali è limitato a censure di violazione di legge: critiche su valutazioni di fatto o sulla logica della motivazione richiedono il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo fondato su condizioni di detenzione, è fondamentale sollevare tempestivamente e nei gradi di merito eventuali elementi probatori nuovi (es. relazione veterinaria); documenti acquisiti al fascicolo solo dopo la decisione del giudice del riesame difficilmente possono essere utilizzati per impugnare la misura in Cassazione.
- La sussistenza del fumus commissi delicti per art. 727 c.p. può essere desunta non solo da lesioni o malnutrizione ma anche da condizioni ambientali e di cura (sporcizia, deiezioni non rimosse, inattendibilità della somministrazione d'acqua, abbandono), e ripetute segnalazioni rafforzano la valutazione del rischio.
- Il rifiuto di consentire l'accesso al veterinario incaricato dalle autorità può pregiudicare la difesa della titolarità e la tempestiva acquisizione di valutazioni sanitarie utili a confutare il reato.
- In procedimenti incidentali come il riesame non può essere svolto un accertamento definitivo dei fatti tipici del processo principale; il giudice del riesame valuta l'esistenza di gravi indizi e il pericolo di reiterazione in via sommaria.
- Non sollevare in tempo utile una specifica doglianza procedurale nei gradi precedenti può determinare l'inammissibilità della stessa in Cassazione; è essenziale che le eccezioni rilevanti siano tempestivamente dedotte e documentate.
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