Cassazione Civile, Ordinanza n. 33688/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva intimato precetto a una società per il pagamento di somme portate da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, notificato e poi dichiarato esecutivo per mancata opposizione. La società aveva però proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che la dichiarazione di esecutorietà era illegittima perché fondata su un'erronea attestazione di cancelleria di mancata opposizione, mentre essa aveva in realtà depositato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato nullo il precetto; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il creditore ha dedotto, con due motivi sostanzialmente coincidenti, la violazione degli artt. 615, 645, 647 e 650 c.p.c. e la nullità della sentenza, sostenendo che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non possa sindacare la legittimità della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, questione riservata al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe privo del potere di verificare la legittimità della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo: secondo l'orientamento consolidato richiamato, la contestazione dell'illegittima dichiarazione di esecutività si risolve in una censura all'efficacia esecutiva del titolo e, quindi, nel diniego del diritto di procedere a esecuzione forzata, deducibile proprio con l'opposizione all'esecuzione. La sentenza impugnata è stata dunque confermata; non sono state liquidate spese perché la società intimata non ha svolto difese in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio con cui può essere contestato il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata, anche quando la contestazione investa l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è richiamata come uno dei possibili giudizi nei quali può essere sindacata la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di esecutorietà del decreto.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non è autonomamente impugnabile; la sua legittimità può essere contestata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quello ex art. 650 c.p.c. o anche in opposizione all'esecuzione già iniziata.
È indicato, insieme all'opposizione ex art. 645 c.p.c., come ulteriore sede processuale in cui possono essere sindacate le condizioni per la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente.
È richiamato solo in fatto, quale ricorso che la società sosteneva di avere depositato prima della dichiarazione di mancata opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La contestazione della legittimità della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo si traduce in una contestazione del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata e può quindi essere proposta con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- La dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è assistita da un autonomo mezzo di impugnazione; la sua correttezza può essere scrutinata nei rimedi tipici contro il decreto ingiuntivo e, se l'esecuzione è già iniziata, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono nella mera reiterazione della stessa censura sotto profili formalmente diversi, il loro esame può essere condotto congiuntamente se strettamente connessi nella ratio.
- Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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