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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05491/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la declaratoria di colpevolezza per il reato contestato, con la sola riforma parziale già operata in appello sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato la pena ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, ma aveva confermato la responsabilità per il reato contestato. I motivi di ricorso erano cinque: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; 2) violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p.; 3) omessa motivazione sui motivi nuovi relativi alla mancata riqualificazione del fatto in furto semplice ex art. 624 c.p., con conseguente estinzione per difetto di querela; 4) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 5) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis, 61 n. 10 c.p.

    Norme poste a base della contestazione confermata in appello; il fatto è stato ritenuto integrare una fattispecie di furto in abitazione in concorso di persone con aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato come norma di qualificazione giuridica del fatto contestato, la cui applicazione è stata confermata dai giudici di merito e non validamente censurata in cassazione.

  • art. 624 c.p.

    Invocato dal ricorrente ai fini della riqualificazione del fatto in furto semplice e della conseguente dedotta estinzione del reato per mancanza di querela.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato come attenuante di minore partecipazione, il cui mancato riconoscimento è stato oggetto di doglianza.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Richiamato come attenuante del risarcimento del danno o della eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato, il cui mancato riconoscimento è stato contestato.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Non citato espressamente nel testo; non inserito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già sottoposte al giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica effettiva e argomentata alla decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese integra motivo non consentito.
  • Quando la qualificazione giuridica del fatto e le richieste attenuanti sono state esaminate con argomenti giuridici congrui dai giudici di merito, la Corte di cassazione non interviene se il ricorrente non indica specifici errori logici o di diritto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La conferma della responsabilità in appello resta ferma se il ricorso non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiMessa alla provaNe bis in idem

Testo integrale

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