Cassazione Penale, Ordinanza n. 24661/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con i primi motivi ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata in bancarotta semplice; ha inoltre censurato il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità se non accompagnata dalla specifica deduzione di travisamenti della prova, e perché non si confrontavano con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata. Quanto al bilanciamento, ha osservato che la valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica, risultando nel caso congruamente motivata.
Norme richiamate
Il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito; in cassazione è censurabile solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità e se la motivazione è carente o apparente.
La sentenza conferma la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, escludendo la riqualificazione in bancarotta semplice sulla base della motivazione dei giudici di merito.
La difesa invocava la riqualificazione in bancarotta semplice, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per tale diversa qualificazione.
I motivi che sollecitano una lettura alternativa delle prove senza specifico travisamento e senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera lettura alternativa delle risultanze probatorie: il ricorso deve indicare specifici travisamenti del materiale processuale e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando, sotto forma di vizio di motivazione, mira in realtà a ribaltare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello.
- Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- La conferma della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale presuppone una motivazione che valorizzi gli indici fattuali ritenuti decisivi, tra cui la distrazione di beni e la complessiva inconsistenza delle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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