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Sentenza

Sentenza n. 616/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 10/12/2025, notificata alla ricorrente in pari data a mezzo raccomandata A/R, recante oggetto “Restituzione borsa ex Legge 398/89 per frequenza della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera”, con cui l’Università di Bologna ha chiesto la restituzione dell’importo di euro 7.285,00, a titolo di borsa di studio ex L. 398/1989 per l’a.a. 2022/2023, ove occorra, delle comunicazioni email del 14.04.2025, 06.05.2025 e 03.06.2025, con cui l’Università ha preannunciato la richiesta di restituzione della borsa per asserito superamento del requisito di reddito nell’anno 2023; in via mediata, dell’art. 10 del Bando della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2018/2019 e il Regolamento per l’attribuzione e la conferma delle borse di studio ex L. 398/1989 per le Scuole di specializzazione non mediche, nella sola misura in cui siano stati interpretati o applicati nel senso di legittimare la richiesta di restituzione della borsa per redditi di lavoro percepiti successivamente alla conclusione del percorso di specializzazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di messa in mora con richiesta di restituzione integrale della borsa di studio ex l. 398/1989, fondato sul superamento del limite reddituale annuale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, assegnataria di una borsa di studio per l’anno accademico 2022/2023 e vincolata a non superare nell’anno solare 2023 un reddito personale complessivo lordo di euro 7.746,85, ha concluso la scuola di specializzazione nel settembre 2023. L’Università, sulla base di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ha rilevato redditi dichiarati per euro 12.185,00 nell’anno d’imposta 2023 e le ha intimato la restituzione di euro 7.285,00. La ricorrente ha dedotto: l’erronea interpretazione dell’art. 10 del bando e dell’art. 9 del regolamento universitario, sostenendo che i redditi da lavoro erano stati percepiti nei mesi di ottobre-dicembre, dopo la conclusione della specializzazione; la lesione del legittimo affidamento, avendo stipulato il contratto di lavoro dopo avere chiesto chiarimenti all’Università; l’irragionevolezza e sproporzione della restituzione integrale; l’omessa o inadeguata valutazione dell’istanza di autotutela; la violazione dei principi eurounitari di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento in materia di recupero di sovvenzioni destinate alla formazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indicando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che, al di là della qualificazione formale dell’atto come messa in mora e delle precedenti comunicazioni email, la richiesta di restituzione sottendesse la revoca del beneficio quale conseguenza dell’asserito inadempimento della beneficiaria all’obbligo reddituale assunto al momento dell’erogazione. Applicando il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva, il TAR ha rilevato che le controversie relative alla fase di erogazione o ripetizione del contributo per inadempimento del beneficiario riguardano un diritto soggettivo e appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando gli atti siano formalmente qualificati come revoca, decadenza o risoluzione. La giurisdizione amministrativa sussisterebbe invece per le controversie concernenti la fase procedimentale precedente all’attribuzione discrezionale del beneficio oppure l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, non per inadempimento del beneficiario. Il TAR ha richiamato l’art. 11, comma 2, c.p.a., precisando che sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 del Bando della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2018/2019

    non superare per l’anno solare 2023 il reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85

    La clausola è stata considerata quale fonte dell’obbligo reddituale il cui asserito inadempimento ha fondato la richiesta di restituzione della borsa.

  • art. 9 del Regolamento per l’attribuzione e la conferma delle borse di studio ex l. 398/1989 per le Scuole di specializzazione non mediche

    La disposizione è stata richiamata quale disciplina dell’erogazione della borsa, ma il TAR non ne ha esaminato l’interpretazione nel merito per difetto di giurisdizione.

  • l. 398/1989

    Costituisce la base normativa della borsa di studio oggetto della richiesta di restituzione; la controversia è stata qualificata come concernente la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

    La riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda, salve le preclusioni e decadenze già maturate.

  • artt. 1219 e 2943 c.c.

    Sono stati richiamati dall’Università nell’atto di messa in mora e per l’interruzione dei termini prescrizionali; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale.

  • Cass. civ., sez. un., 18 gennaio 2024, n. 1946

    La pronuncia è stata richiamata per il criterio di riparto secondo cui la fase esecutiva e restitutoria della sovvenzione, fondata sull’inadempimento del beneficiario, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla ripetizione di contributi o sovvenzioni pubbliche, quando la richiesta restitutoria sia fondata sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti al momento dell’erogazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l’atto è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
  • La giurisdizione amministrativa sulle sovvenzioni pubbliche sussiste, in via generale, per le controversie concernenti la fase procedimentale precedente all’attribuzione discrezionale del beneficio o l’annullamento e la revoca disposti per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse; non sussiste invece quando il beneficio sia stato ritirato per un successivo inadempimento del beneficiario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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