Cassazione Penale, Sentenza n. 934/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, eliminando l'ordine di espulsione. Le restanti statuizioni penali (condanna e pena pecuniaria) non sono state modificate dalla decisione riportata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal GIP di Monza per i reati di cui agli artt. 628 e 493-ter c.p. a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa, con l'ordine di espulsione al termine della pena. Il difensore ha impugnato in Cassazione la parte della sentenza che disponeva l'espulsione, perchè il ricorrente risulta cittadino italiano (documentazione allegata) e quindi privo dei presupposti per la misura di espulsione; inoltre si lamentava la mancata considerazione delle condizioni di vita, di salute e familiari del ricorrente. La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 448-bis, comma 2-bis c.p.p. e ha verificato l'illegittimità della misura di espulsione in difetto dei presupposti.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare uno dei reati contestati all'imputato; utilizzata per descrivere la fattispecie penale oggetto della condanna.
Ulteriore norma penale richiamata fra le accuse contestate all'imputato, parte della base della condanna.
Richiamata con riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione: la Corte ha ritenuto che i presupposti per l'applicazione della misura non sussistessero per il ricorrente in quanto cittadino italiano.
art. 448-bis, comma 2-bis cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (entrato in vigore il 3 agosto 2017)
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso rientrasse nelle limitate ipotesi ammesse da questa norma (illegittimità della misura di sicurezza), consentendo la statuizione di annullamento senza rinvio della sola misura di espulsione.
Massime di principio
- La misura di espulsione non può essere applicata se mancano i presupposti soggettivi (es. se l'imputato è cittadino italiano); occorre verificare sempre la cittadinanza documentata.
- In Cassazione, ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p., i ricorsi dell'imputato sono ammessi solo per specifici motivi: occorre inquadrare il motivo nel perimetro di tale norma per essere esaminati.
- Se una misura di sicurezza o accessoria è applicata in violazione dei presupposti di legge, la Cassazione può annullarla senza rinvio, anche lasciando intatte le rimanenti statuizioni penali.
- Il difensore dovrebbe allegare al gravame documentazione probante (es. certificato di cittadinanza, documentazione sanitaria e familiare) per dimostrare l'insussistenza dei presupposti o l'esistenza di circostanze ostative all'applicazione della misura.
- Quando la sentenza non considera condizioni personali rilevanti (salute, famiglia, situazione di vita), è possibile censurarla per carenza istruttoria o per violazione delle norme che regolano le misure accessorie; tali censure rientrano, se l'illegittimità riguarda la misura, nelle ipotesi di ammissibilità di cui all'art. 448-bis, comma 2-bis.
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