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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34361/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di somministrazione idrica relativo a un appartamento in Belpasso. La proprietaria/utente conveniva la società fornitrice chiedendo di accertare l’inadempimento contrattuale della società per avere sospeso il servizio idrico e per avere rimosso un contatore, nonché la condanna al ripristino della fornitura e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado la domanda veniva accolta, sul presupposto dell’illegittimità della condotta della somministrante. In appello, però, la società otteneva riforma della decisione: la Corte territoriale riteneva che l’utente avesse continuativamente usufruito anche di una seconda fornitura tramite un vecchio contatore interrato, non contabilizzata dall’unico misuratore effettivamente collegato all’abitazione, senza pagare il corrispettivo; da ciò desumeva la legittimità, ex art. 1565 c.c., della rimozione del contatore e della sospensione del servizio, nonché l’inesigibilità di crediti risarcitori. Con il ricorso per cassazione la parte utente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1460 e 1565 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di considerare la mancata instaurazione del contraddittorio nelle operazioni di sostituzione/rimozione dei contatori, la sua buona fede, il regolare pagamento delle bollette ricevute e, soprattutto, la necessaria comparazione dei comportamenti reciproci ai fini dell’eccezione di inadempimento; inoltre lamentava la illegittimità della sospensione senza congruo preavviso. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la pretesa parziale fondatezza della domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ai fini dell’art. 1460 c.c. occorre comparare i comportamenti di entrambe le parti e verificare, alla luce dell’oggettiva entità degli inadempimenti e della buona fede, quale sia stato l’inadempimento più grave e se il rifiuto della prestazione sia o meno contrario a buona fede. La Corte territoriale non aveva svolto tale comparazione e non aveva adeguatamente valutato che la sostituzione del contatore era avvenuta senza contraddittorio con l’utente, il quale risultava avere sempre pagato le fatture ricevute e avere fatto affidamento sui consumi fatturati; la rimozione del contatore e la sospensione della fornitura, pertanto, dovevano essere riesaminate alla luce dei principi sull’exceptio inadimpleti contractus e sull’art. 1565 c.c. È stato dunque accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassata in parte la sentenza impugnata e disposto rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui, nei contratti di somministrazione, la legittimità della sospensione del servizio e della rimozione del contatore va valutata comparando i reciproci inadempimenti e tenendo conto della buona fede dell’utente, specie quando le operazioni sui misuratori siano state eseguite senza contraddittorio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla diligenza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale della somministrante.

  • art. 1460 c.c.

    "ai sensi dell’art. 1460, secondo comma c.c., la parte non può rifiutare l’esecuzione della propria prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede"

    nei contratti a prestazioni corrispettive l’eccezione di inadempimento richiede la comparazione dei reciproci comportamenti e l’apprezzamento della buona fede; il rifiuto è illegittimo se contrario a buona fede.

  • art. 1565 c.c.

    nel contratto di somministrazione la sospensione della prestazione è legittima solo se correlata a un inadempimento dell’utente; se attuata quando l’utente abbia pagato il dovuto o sia comunque incolpevolmente ignaro dell’anomalia, integra inadempimento del somministratore.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come norma sulla motivazione e sul giusto processo in relazione alla censura sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. impone una valutazione comparativa dei comportamenti di entrambe le parti, avendo riguardo all’oggettiva entità degli inadempimenti e alla loro incidenza sul sinallagma.
  • Il rifiuto di eseguire la propria prestazione non è legittimo quando, valutate le circostanze concrete, risulti contrario a buona fede; la buona fede opera come limite all’esercizio dell’exceptio inadimpleti contractus.
  • Nel contratto di somministrazione, la sospensione della fornitura è legittima solo in presenza di un effettivo e rilevante inadempimento dell’utente; se la sospensione interviene nonostante il pagamento del dovuto o in difetto di una corretta considerazione della posizione dell’utente, il somministratore può incorrere in responsabilità contrattuale.
  • Quando l’alterazione della misurazione dei consumi dipenda da operazioni di sostituzione o rimozione del contatore compiute dal creditore senza contraddittorio con il debitore, le conseguenze probatorie non possono ricadere automaticamente sul debitore, dovendo essere considerata la condotta della parte che ha creato la situazione di incertezza.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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