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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7869/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, commi 2, lett. c) e 2-bis, Cod. Strada). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno (art.62, n.6 cod. pen.), sostenendo che il danno era stato riparato prima del giudizio, che era di modesta entità (solo ammaccatura al paraurti, nessuna lesione personale) e che, secondo giurisprudenza e indicazioni della Corte costituzionale, l'attenuante può applicarsi anche quando il risarcimento è effettuato da terzi (es. ente assicuratore) purché conosciuto e fatto proprio dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato di guida in stato di ebbrezza sia un reato di mera condotta e di pericolo astratto: l'elemento del danno non rientra nella struttura del reato base, salvo la fattispecie aggravata prevista dal comma 2-bis (incidente), che resta elemento accidentale/aggravante e non muta la natura del reato. Pertanto la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. non trova applicazione automatica nel caso in esame; il risarcimento può rilevare ai fini civilistici e per la determinazione della pena ma non per il riconoscimento dell'attenuante normativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (commi 2, lett. c) e 2-bis)

    Il reato di guida in stato di ebbrezza è qualificato come reato di mera condotta e di pericolo astratto; la causazione di un danno o di lesioni è evento possibile ma non elemento costitutivo del reato base e, se presente, si configura come circostanza aggravante (comma 2-bis).

  • art. 62 n. 6 Codice Penale

    La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno rileva quando l'elemento del danno è rilevante rispetto alla fattispecie; tuttavia, per reati di mera condotta e di pericolo astratto (come la guida in stato di ebbrezza), la riparazione non integra i presupposti per il riconoscimento automatico dell'attenuante. Il risarcimento può essere considerato dal giudice nella determinazione della pena ma non assume efficacia ex art.62 n.6 nel caso in esame.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 23114 del 19/4/2007

    Conferma che la legge punisce la mera condotta di guida in stato di ebbrezza e che l'effettiva entità del danno o del pericolo non incide sulla integrazione della fattispecie.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018

    Affermato che l'attenuante dell'integrale riparazione non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza quando il risarcimento riguarda le lesioni causate a terzi, perché la lesione è un evento non necessario e non regolare della fattispecie di pericolo astratto.

  • Corte Costituzionale (richiami generali)

    La Corte costituzionale ha sollecitato interpretazioni che consentano l'applicazione dell'attenuante anche quando il risarcimento sia effettuato dall'ente assicuratore; tuttavia la Corte di Cassazione ha richiamato tale principio limitandone l'effetto rispetto alla natura del reato di cui sopra.

Massime di principio

  • Per reati di mera condotta e di pericolo astratto (es. guida in stato di ebbrezza) la riparazione del danno non modifica la struttura dell'illecito e non costituisce di per sé titolo per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen.
  • La causazione di un incidente o di lesioni, prevista dal comma 2-bis dell'art.186 c.d.s., è un elemento accidentale/aggravante: anche se il danno è stato risarcito, tale riparazione difficilmente legittima il riconoscimento dell'attenuante normativa prevista dall'art.62 n.6.
  • Il risarcimento del danno resta comunque rilevante in sede civilistica e può essere considerato dal giudice ai fini della determinazione della pena (attenuazione della pena nel merito), pur senza dar luogo all'automatica applicazione dell'attenuante ex art.62 n.6.
  • Se il risarcimento è effettuato da terzi (es. assicuratore), l'attenuante può talora trovare applicazione solo se è provato che l'imputato ne aveva conoscenza e ne ha manifestato la volontà di farla propria; tuttavia questa possibilità è limitata quando l'offesa sia estranea alla struttura del reato.
  • In casi analoghi conviene documentare puntualmente la riparazione (ricevute, accordi con assicuratore, prova della conoscenza e volontà dell'imputato) e far valere tali elementi soprattutto nella fase di determinazione della pena, non confidando esclusivamente sull'automatica operatività dell'art.62 n.6.

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