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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20243/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Tre sorelle hanno convenuto in giudizio due soggetti chiedendo il rilascio di una porzione di terreno occupata e il risarcimento del danno. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione le ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente valutato la sentenza con cui, anni prima, era stato accertato l'acquisto per usucapione del bene in loro favore; con il secondo hanno dedotto violazione del giudicato e delle norme sulla proprietà, lamentando il mancato riconoscimento del possesso ultraventennale utile all'usucapione; con il terzo hanno nuovamente contestato il mancato riconoscimento della prova della proprietà del bene in loro favore. La questione centrale era se la sentenza di accertamento dell'usucapione, regolarmente trascritta nei registri immobiliari, dovesse essere considerata come prova della proprietà con efficacia erga omnes nel successivo giudizio di rivendica/rilascio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che nel giudizio di merito erano stati prodotti sia la visura storica catastale sia una certificazione notarile dalla quale risultava che la sentenza di accertamento dell'usucapione era stata trascritta nei registri immobiliari, con efficacia erga omnes. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto tenerne conto nella decisione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza di accertamento dell'usucapione, se regolarmente trascritta nei registri immobiliari, produce efficacia erga omnes e deve essere considerata dal giudice nei successivi giudizi aventi a oggetto il bene.
  • In un giudizio di rivendica o rilascio del bene, la prova della proprietà può essere fornita mediante la produzione della sentenza di usucapione trascritta e della documentazione che ne attesti l'avvenuta trascrizione.
  • Se dagli atti di merito risulta la trascrizione della sentenza di usucapione, il giudice di appello non può escluderne rilevanza probatoria senza confrontarsi con tale dato documentale.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe la mancata considerazione di un titolo di acquisto della proprietà, l'accoglimento di tale censura assorbe i motivi ulteriori che ripropongono la medesima questione sotto diversi profili.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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