Cassazione Penale, Sentenza n. 13999/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni, disposto originariamente con decreto del 28/04/1997. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta attualita della pericolosita, sostenendo che la lunga detenzione (circa 28 anni dal 1992 al 2020) e il comportamento corretto tenuto in carcere, anche premiato con un encomio, escluderebbero la pericolosita attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimita nelle misure di prevenzione e valutato come non meramente apparente la motivazione della Corte territoriale. Quest'ultima ha valorizzato la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis del 2016, il matrimonio con la figlia del capo clan, la partecipazione a eliminazioni di esponenti del clan rivale, la percezione di un stipendio mensile dal sodalizio durante la detenzione, la trasmissione di messaggi all'esterno tramite la moglie e il ritorno nel territorio del clan con conseguente essere stato colpito da arma da fuoco nel 2020. Tali elementi hanno confermato, anche alla luce della giurisprudenza di legittimita, la sussistenza della pericolosita attuale e la possibilita di applicare la presunzione della stabilita del vincolo associativo purché corroborata da fatti specifici. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 159/2011, art. 10 comma 3
Limita il sindacato di legittimita nelle misure di prevenzione: in cassazione non e consentito dedurre liberamente vizi di motivazione, ma solo verificare la rispondenza degli elementi ai parametri legali vincolanti.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lettera e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione; combinato con la legge sulle misure di prevenzione restringe la possibilita di dedurre vizio di motivazione in cassazione.
Precedente giurisprudenziale, Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010 (Rv. 247514)
Conferma che in assenza della verifica della rispondenza degli elementi ai parametri legali si configura una violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente.
Sezioni Unite, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso (Rv. 271511)
Per le misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e possibile applicare una presunzione semplice di stabilita del vincolo associativo, ma la presunzione deve essere verificata alla luce di elementi di fatto specifici e non puo costituire l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualita della pericolosita.
La condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso costituisce elemento probatorio rilevante per l'accertamento della pericolosita e della stabilita del vincolo associativo.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata qui con condanna al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il controllo di legittimita in Cassazione e limitato: non e possibile impugnare liberamente la motivazione, ma si verifica la conformita degli elementi ai parametri di legge.
- La lunga detenzione e il comportamento corretto in carcere non escludono automaticamente la pericolosita attuale se sussistono altri elementi concreti indicativi di permanente legame e pericolosita (condanne per 416 bis, rapporti familiari con vertici del clan, attivita criminali documentate).
- La giurisprudenza ammette una presunzione semplice di stabilita del vincolo associativo per i partecipanti ad organizzazioni mafiose, ma richiede sempre riscontri fattuali specifici e non puo costituire l'unico elemento probatorio.
- Comportamenti tenuti durante la detenzione (ricezione di risorse dal clan, trasmissione di messaggi, coordinamento esterno) sono elementi idonei a comprovare la continuita del vincolo e la pericolosita attuale.
- Il ritorno nel territorio di operativita del clan e fatti controversi come atti di violenza subiti possono essere valutati come indici della considerazione e del ruolo svolto dal soggetto, contribuendo alla valutazione di pericolosita.
- Chi propone ricorso in cassazione contro misure di prevenzione deve concentrarsi su vizi di diritto e su eventuali inesistenze di elementi vincolanti; le critiche pure di merito sulla valutazione delle prove sono difficilmente accolte.
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