Cassazione Penale, Ordinanza n. 18710/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le deduzioni difensive non scalfissero la motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata sulla riproposizione di una medesima istanza già rigettata e sulla mancanza di elementi nuovi o sopravvenuti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza volta ad applicare la disciplina del reato continuato. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto l'istanza identica a una già presentata e rigettata con precedente ordinanza del 4 agosto 2022. Nel ricorso si è sostenuto, in termini generici, che vi sarebbe stato un mutamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite idoneo a incidere sulla valutazione della domanda; tuttavia non sono state indicate specifiche pronunce sopravvenute applicabili al caso concreto. Le censure si sono inoltre sviluppate su profili attinenti al merito delle sentenze relative ai reati per cui si invocava la continuazione, senza confrontarsi con la ragione decisiva dell'inammissibilità, cioè il carattere reiterativo della richiesta già definita negativamente e l'assenza di sopravvenienze nuove.
Norme richiamate
La disciplina del reato continuato può essere oggetto di istanza in sede esecutiva, ma la sua riproposizione richiede elementi nuovi o sopravvenuti idonei a superare un precedente rigetto.
Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; la mancata critica specifica della ragione posta a fondamento della decisione conduce all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato quando essa si risolva nella mera riproposizione di una richiesta già respinta, in assenza di sopravvenienze nuove o di elementi specifici idonei a giustificarne il riesame.
- In sede di legittimità, il ricorso deve misurarsi con la concreta ragione decisiva della decisione impugnata: se la motivazione di inammissibilità si fonda sul carattere reiterativo dell'istanza, non è sufficiente prospettare in astratto un mutamento giurisprudenziale senza indicare pronunce realmente pertinenti e sopravvenute.
- Le censure che investono soltanto il merito dei precedenti giudizi sui reati presupposto non sono idonee a superare una declaratoria di inammissibilità fondata sulla mancanza di novità dell'istanza esecutiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18661/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18665/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18666/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18667/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →