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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37965/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato commesso in concorso con il cugino omonimo: effrazione del finestrino di un'autovettura e impossessamento della somma di denaro custodita nel cruscotto (artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.; aggravante prevista all'art. 625 n.7 esclusa in primo grado). La Corte d'appello ha confermato la condanna a 7 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e 200 euro di multa. Con ricorso per cassazione il difensore ha prospettato cinque motivi: (1) mancata rinnovazione istruttoria con indicazione delle prove decisive; (2) condanna fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza riscontri; (3) ingiustificato diniego del rinvio dell'udienza di appello e mancata valutazione dell'impedimento dedotto, ritenendo implicita la richiesta di rinvio; (4) carenza di motivazione circa l'esclusione dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p.; (5) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p. e mancata applicazione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo e quarto motivo sono aspecifici perché non indicano quali prove andassero assunte o perché l'esame dell'art.129 c.p.p. non è stato criticamente affrontato; il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza ammette che le dichiarazioni della persona offesa possano fondare la condanna se credibili e corroborate da altri elementi (qui le dichiarazioni sono risultate coerenti nel tempo e rafforzate da riconoscimento fotografico); il terzo motivo non supera il vaglio perché la richiesta di trattazione orale non era stata fatta nei termini e la domanda di rinvio è stata prodotta tardivamente; il quinto motivo è aspecifico e non contrasta concretamente con le motivazioni dei giudici di merito circa l'esclusione dell'art.131-bis e la determinazione della pena, la quale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava adeguatamente motivata. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevata la partecipazione in concorso al reato; la sentenza conferma la responsabilità del ricorrente in concorso con altro soggetto

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il furto, applicata al comportamento consistente nell'impossessamento della somma dal cruscotto

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Aggravante del furto ritenuta applicabile dai giudici di merito nel caso concreto

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Aggravante richiamata ma espressamente esclusa in primo grado e non riammessa in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per lamentare mancata valutazione, ma la censura è considerata aspecifica perché non contestualizzata con argomentazioni concrete

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente la invoca ma senza sviluppare argomentazioni atte a contrastare le motivazioni che ne hanno escluso l'applicabilità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che è sufficiente un riferimento ai criteri o alla gravità del reato salvo che la pena sia molto superiore alla media edittale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di disporre il versamento a favore della Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile quando sussiste colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per l'ordine di pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova sufficiente per la condanna se ritenute credibili dai giudici e, se possibile, corroborate da elementi confermativi; non è sempre necessaria la presenza di riscontri estrinseci
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: occorre indicare quali prove si intendono rinnovare e perché sarebbero decisive; argomentazioni generiche o apodittiche portano all'inammissibilità
  • Le richieste procedurali (es. trattazione orale, rinvio) devono essere formulate nei termini di legge; istanze tardive o implicite rischiano di essere valutate inammissibili
  • Le critiche al trattamento sanzionatorio devono confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e spiegare in che modo questa sarebbe carente o illogica; la determinazione della pena rientra in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito
  • La mera evocazione di una causa di non punibilità (es. art.131-bis) senza un concreto confronto con i fatti e le argomentazioni della decisione impugnata è insufficiente in cassazione
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, è possibile l'imposizione di contribuzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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