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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25125/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fall Magatte impugna la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila (3/2/2022), confermativa del Tribunale di Teramo (10/12/2018), che lo condannò per i reati di cui agli artt. 474 e 648, co. 2, c.p., a mesi 9 di reclusione e euro 250 di multa. Ha dedotto: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge per la mancata applicazione dell'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4 c.p. rispetto al reato di cui all'art. 648 c.p.; (2) mancato riconoscimento della stessa attenuante anche rispetto al reato di cui all'art. 474 c.p., poiché le circostanze attenuanti mantengono autonomia nei reati uniti in continuazione; (3) illegittimità della pena per omessa riduzione di un terzo per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello circa l'esclusione dell'attenuante dell'art. 62, n. 4 c.p. rispetto all'art. 648 c.p., perché il giudice di merito aveva già valorizzato il limitato valore economico della cosa come motivo per la configurazione della forma attenuata di ricettazione (art. 648, comma 2). Ha però accolto il motivo relativo alla mancata valutazione dell'attenuante ai fini del reato di cui all'art. 474 c.p., rilevando che la Corte d'appello non si è pronunciata su tale punto: perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in relazione all'art. 474 c.p., e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Il terzo motivo (omessa riduzione per il rito abbreviato) è stato ritenuto infondato o inammissibile in cassazione in quanto la violazione non era stata dedotta in precedenza e la pena rientrava nei limiti edittali.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    attenuante della speciale tenuità del danno o del pericolo quando il reato è commesso per motivi di lucro

    La Corte ricorda che la diminuente mira a commisurare la pena all'effettiva offensività della condotta e può essere applicata a delitti determinati da motivo di lucro; tuttavia, quando il giudice di merito ha già valorizzato il limitato valore economico della cosa per inquadrare il fatto nella forma attenuata prevista dall'art. 648, comma 2, la circostanza comune di cui all'art. 62 n.4 si considera assorbita e non va ulteriormente riconosciuta per lo stesso profilo valutativo

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    forma attenuata del reato di ricettazione per il limitato valore della res

    L'apprezzamento del limitato valore economico della cosa ai fini della configurazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione può assorbire l'attenuante comune dell'art. 62 n.4 quando la riduzione di pena deriva proprio da quel limitato valore

  • art. 474, cod. pen.

    Il giudice deve valutare autonomamente l'applicabilità delle circostanze attenuanti anche ai reati distinti che formano oggetto di giudizio; la mancata valutazione dell'art. 62 n.4 rispetto a questo reato ha giustificato l'annullamento parziale e il rinvio

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione)

    Il ricorrente ha proposto i motivi di nullità e vizio di motivazione sulla base delle lettere indicate, come consentito dalla normativa sul ricorso per cassazione

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo delle aumentazioni di pena e alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte osserva che l'omessa deduzione in sede di merito della mancata riduzione per il rito abbreviato non può essere valorizzata in cassazione se la pena è nei limiti edittali

  • Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020 (Dabo Kabiru)

    Giurisprudenza richiamata per affermare l'applicabilità dell'art. 62 n.4 a tutti i delitti commessi per motivi di lucro e per spiegare l'evoluzione interpretativa che ha spostato il parametro dall'effettivo danno patrimoniale al danno/ pericolo 'criminale' di speciale tenuità

  • Disposizioni processuali sulla trattazione con contraddittorio scritto

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 conv. L. 176/2020, modificato dall'art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L. 25/02/2022

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali richiamate; richiamo procedurale senza incidenza sulla decisione di merito

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito attribuisce già rilievo al limitato valore economico della cosa per qualificare il reato nella sua forma attenuata (es. art. 648, co. 2), tale valutazione può assorbire l'attenuante comune dell'art. 62, n. 4 e pertanto non sussiste obbligo di riconoscere entrambe per lo stesso profilo valutativo
  • Se reati diversi sono uniti dal vincolo della continuazione, le circostanze attenuanti/aggravanti devono essere valutate autonomamente per ciascun reato: l'omessa valutazione di un'attenuante rispetto a un reato distinto può giustificare il rimedio della cassazione con rinvio
  • L'attenuante dell'art. 62, n. 4 va interpretata in senso funzionale all'offensività concreta (danno o pericolo 'criminale' di speciale tenuità) e non limitata a un mero parametro di danno patrimoniale, potendo applicarsi a delitti determinati da motivi di lucro indipendentemente dal bene giuridico tutelato
  • Le deduzioni sulla quantificazione della pena (es. mancata riduzione di un terzo per rito abbreviato) devono essere tempestivamente prospettate nei gradi di merito; se non sollevate, la cassazione può ritenere la questione inammissibile o non rilevante quando la pena è nei limiti edittali
  • In caso di omissione del giudice di merito nel valutare specifiche circostanze invocate dalla difesa, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per un nuovo esame motivato

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