Cassazione Penale, Ordinanza n. 24068/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per riciclaggio. La fattispecie concreta riguardava condotte relative a veicoli di provenienza delittuosa: secondo la ricostruzione di merito, l'imputato, parlando con l'autore del reato presupposto, mostrava consapevolezza della provenienza illecita del bene e ammetteva di avere ceduto le autovetture a un rivenditore con l'intento di smontarne i pezzi e rivenderli separatamente, così da renderne più difficile l'identificazione. Con il primo motivo si deduceva il difetto dell'elemento soggettivo del reato, contestando la motivazione della Corte territoriale. Con il secondo motivo si chiedeva, in subordine, la riqualificazione del fatto in ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del contenuto delle intercettazioni, attività riservata al giudice di merito, senza denunciare specifici travisamenti della prova o manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meri rilievi di fatto, non consentiti in sede di legittimità, poiché miravano a una diversa lettura delle intercettazioni e delle risultanze probatorie. Ha inoltre confermato che la condotta, così come accertata nei gradi di merito, integra il riciclaggio e non la ricettazione, perché volta a ostacolare l'identificazione del bene di provenienza delittuosa, con dolo generico sufficiente per la fattispecie. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riciclaggio è configurabile quando la condotta sia diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene; sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, senza necessità della specifica finalità di profitto.
La ricettazione è richiamata come possibile riqualificazione alternativa, ma nel caso concreto è esclusa perché la condotta accertata presenta gli elementi tipici del riciclaggio e non quelli della mera ricezione o acquisto del bene illecito.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le intercettazioni e la ricostruzione fattuale sono state valorizzate per ritenere provato l'elemento soggettivo e la condotta di trasferimento e smontaggio dei veicoli finalizzata a renderne più difficile l'identificazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle intercettazioni, salvo che si deducano specifici travisamenti delle emergenze processuali o vizi motivazionali manifesti.
- Nel riciclaggio, la condotta tipica non richiede soltanto la disponibilità del bene di provenienza illecita, ma deve essere connotata da atti idonei a ostacolarne l'identificazione o a dissimularne la provenienza.
- Per il riciclaggio è sufficiente il dolo generico: non occorre la prova di una specifica finalità di profitto personale o altrui.
- La distinzione rispetto alla ricettazione va ricercata soprattutto nell'elemento oggettivo: il riciclaggio postula una condotta di ostacolo all'identificazione del bene, mentre la ricettazione è incompatibile con tale connotazione dissimulatoria così marcata.
- Le dichiarazioni captate in intercettazione possono fondare la prova dell'elemento soggettivo quando il loro contenuto sia coerentemente valorizzato dal giudice di merito e la motivazione non presenti manifeste illogicità.
Come è indicizzato
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