Cassazione Penale, Ordinanza n. 24048/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due coimputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 3 ottobre 2024. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge per il mancato mutamento della qualificazione giuridica dal riciclaggio alla ricettazione, sostenendo che la condotta contestata non integrasse l'art. 648-bis c.p. Il secondo ricorrente ha censurato la motivazione della condanna per riciclaggio, contestando la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito. Dal testo emerge che la vicenda concreta concerne il possesso e l'utilizzo di un'autovettura di provenienza illecita, con alterazioni e documenti falsi idonei a occultarne l'origine delittuosa; la Corte di merito aveva valorizzato, tra l'altro, il tentativo di allontanamento di uno degli imputati alla vista degli operanti, l'esibizione di documenti falsi, l'alterazione dei dati identificativi del veicolo e il rapporto di stretta disponibilità del bene da parte degli imputati. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché il primo si risolveva nella pedissequa reiterazione di doglianze già disattese in appello e il secondo mirava a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il riciclaggio richiede condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e un dolo generico di trasformazione o manipolazione della cosa per impedirne la riconducibilità all'origine delittuosa.
È richiamato come fattispecie alternativa invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto, ma la Corte non accoglie la richiesta perché ritiene corretta la qualificazione in termini di riciclaggio.
La Corte ribadisce che la manipolazione di un veicolo di illecita provenienza, come alterazione del telaio o sostituzione della targa, integra condotta tipica di riciclaggio.
Richiamato come fattispecie meno grave prospettata dal ricorrente, non ritenuta applicabile nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e disattese dalla corte di merito: il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- Il delitto di riciclaggio si distingue dalla ricettazione perché richiede una condotta materiale di trasformazione, sostituzione o alterazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, oltre al dolo generico di impedire tale identificazione.
- L'alterazione di elementi identificativi di un veicolo di provenienza illecita, come numero di telaio o targa, può integrare il riciclaggio quando sia diretta a celarne l'origine delittuosa.
- La mera detenzione del bene di provenienza illecita non basta di per sé a integrare il riciclaggio, ma la responsabilità può essere affermata quando vi siano elementi ulteriori che riconducano la condotta di alterazione o occultamento al detentore, anche a titolo di concorso.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito se la motivazione della sentenza impugnata è логicamente e giuridicamente coerente.
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