Cassazione Penale, Ordinanza n. 24042/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per rapina. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione delle prove; la censura mirava anche a una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di merito era adeguata perché fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute coerenti e dettagliate nonostante l'età avanzata, e sui rilievi dattiloscopici che avevano individuato le impronte digitali dei ricorrenti sul luogo del delitto. Il secondo motivo contestava la recidiva, ritenuta invece correttamente applicata dalla Corte territoriale in base ai precedenti specifici, alle modalità del fatto e alla valutazione concreta del rapporto tra condotte pregresse e nuovo reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e sostanzialmente diretto a ottenere una non consentita rivalutazione del merito; ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, perché il giudice di merito aveva motivato correttamente valorizzando precedenti penali specifici e modalità del fatto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Indicato come titolo di reato oggetto di condanna; la Corte non rivede il merito della valutazione probatoria che sorregge l'affermazione di responsabilità.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di considerare il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e la capacità criminogena desumibile dai precedenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e completa sugli elementi decisivi, potendo la censura essere dichiarata inammissibile se si risolve nella mera riproposizione di doglianze già disattese.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente se, anche in forma sintetica e attraverso una valutazione globale delle risultanze, rende comprensibili le ragioni del convincimento e dimostra di avere considerato i fatti decisivi, senza necessità di esaminare dettagliatamente ogni deduzione difensiva.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale tra i reati, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, per verificare se la precedente condotta sia indice di persistente inclinazione a delinquere e abbia svolto funzione criminogena.
- Quando la recidiva è supportata da precedenti specifici e dalle modalità concrete della condotta, la relativa motivazione è immune da censure in cassazione se mostra l'effettivo giudizio di correlazione tra passato penale e fatto sub iudice.
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