Cassazione Penale, Ordinanza n. 24044/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma: condanna per ricettazione, con conferma della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo tre censure: con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., ma la doglianza è stata ritenuta generica e volta a una rivalutazione del merito, senza specificare gli elementi della sentenza impugnata ritenuti errati; con il secondo motivo ha contestato la ritenuta recidiva, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva svolto una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali; con il terzo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, ma la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata poiché la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e non necessitava di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della dichiarazione di responsabilità per ricettazione; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere censure specifiche e non generiche; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile perché impedisce al giudice di cogliere esattamente i rilievi mossi.
È richiamato per la valutazione concreta della recidiva, che deve considerare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, non solo la gravità del fatto o l'arco temporale.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la prova dell'elemento oggettivo può desumersi dal possesso o dalla disponibilità del bene provento di furto, mentre l'elemento soggettivo può essere inferito dalla mancata offerta di una spiegazione plausibile sulla provenienza del bene.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contestazioni generiche della motivazione e mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio senza indicare specificamente gli errori della sentenza impugnata.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione in concreto del collegamento tra i precedenti e il nuovo reato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
Come è indicizzato
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