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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24043/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, contestando due profili: da un lato, la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la condotta non integrasse gli estremi dell'art. 640 c.p. o che la prova dell'induzione in errore fosse valutata erroneamente; dall'altro, l'applicazione della recidiva, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente motivata. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo riproduceva sostanzialmente censure già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, e che comunque la condotta descritta - compilazione volontaria e fraudolenta di un assegno scoperto tratto sul conto di un terzo, con conseguente convincimento della controparte di aver ricevuto il corrispettivo - integra l'induzione in errore della vittima. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla recidiva, poiché il giudice aveva apprezzato in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, valorizzando la maggiore pericolosità e l'attitudine criminale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non specifico e quindi inammissibile il primo motivo, perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte in appello, e ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo relativo alla recidiva. La decisione di merito sulla truffa e sull'aggravante della recidiva è rimasta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    "reato di cui all'art.640 cod. pen."

    La condotta di chi compila volontariamente e fraudolentemente un assegno scoperto, inducendo la controparte a ritenere avvenuto il pagamento, integra il delitto di truffa perché determina un errore causale nell'atto di disposizione patrimoniale della vittima.

  • art. 133 c.p.

    "criteri di cui all'art. 133 cod. pen."

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, non limitandosi alla sola gravità dei fatti o al decorso temporale.

  • art. 99 c.p.

    "circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen."

    La recidiva può essere applicata quando il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, ravvisi nella pregressa condotta criminosa una perdurante inclinazione al delitto e una maggiore pericolosità sociale.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel delitto di truffa, l'induzione in errore della vittima sussiste anche quando il deceptus avrebbe potuto accorgersi dell'inganno o adottare maggiori cautele: la responsabilità dell'agente non viene meno per la possibile negligenza della persona offesa.
  • La predisposizione fraudolenta di un titolo di pagamento scoperto, utilizzato per far credere alla controparte l'avvenuto pagamento, integra una condotta idonea a realizzare l'art. 640 c.p. se da essa deriva l'atto di disposizione patrimoniale in errore.
  • La recidiva non può essere motivata in modo apodittico o soltanto sulla base della gravità astratta dei fatti: il giudice deve valutare concretamente, ai sensi dell'art. 133 c.p., se i precedenti siano indicativi di una perdurante inclinazione al delitto e di una maggiore pericolosità sociale.
  • Quando la motivazione di merito sull'applicazione della recidiva è logica, coerente e ancorata ai parametri legali, essa non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettivamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiRecidiva

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