Cassazione Penale, Ordinanza n. 24045/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, deducendo anzitutto l'assenza dell'elemento soggettivo e quindi la carenza di motivazione sul dolo di concorso. Sosteneva inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo si risolveva nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica alla motivazione; quanto al dolo, la Corte territoriale aveva valorizzato il fatto che la carta Postepay utilizzata per i pagamenti fosse intestata all'imputato, l'assenza di denuncia di furto o smarrimento e l'inverosimiglianza della sua mancata reazione ai movimenti in entrata. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e conforme ai principi di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è riforma della decisione di merito, che resta ferma. La pronuncia richiama il principio secondo cui le censure che si limitano a reiterare motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata sono non specifiche e quindi inammissibili; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o omissiva sui profili decisivi.
Norme richiamate
Il reato di truffa è il titolo di responsabilità confermato nei giudizi di merito; in cassazione viene scrutinata la motivazione sul dolo di concorso, ritenuta congrua perché desunta da elementi fattuali significativi.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre confutare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in tal caso il motivo è solo apparente e non assolve alla funzione di critica argomentata.
- Ai fini della configurabilità del dolo di concorso nella truffa, il giudice può valorizzare indizi fattuali quali l'intestazione del mezzo di pagamento usato per ricevere somme dalla persona offesa, l'assenza di denunce compatibili con un uso abusivo del mezzo e l'assenza di una reazione plausibile dell'intestatario ai movimenti di denaro.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in esame e confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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