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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13536/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 28/04/2022 della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria (sent. 13/05/2019, giudizio abbreviato) per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 commesso il 29/12/2014. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 99 c.p. e mancanza/contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la recidiva avrebbe potuto/esclusa o subvalutata, anche in considerazione di un unico precedente risalente e del risarcimento del danno (€10.000) al fallimento; (2) errata applicazione dell'art. 464-quater, comma terzo, c.p. e carenza di motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento per la ritenuta recidiva e per il mancato riconoscimento del risarcimento previsto nel programma UEPE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i profili sostanziali prospettati in Cassazione non fossero stati effettivamente devoluti con l'appello (ossia introducevano censure di fatto o nuovi elementi non contestati in appello) e pertanto fossero inammissibili ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. La Corte ha altresì osservato che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato la valutazione della recidiva (valutando due precedenti, anche per omesso versamento delle ritenute previdenziali) e la negazione delle attenuanti generiche per la persistente attitudine del ricorrente all'appropriazione di risorse collettive. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma del decreto legislativo n. 74/2000 indicata come titolo di reato per cui è stato condannato l'imputato (reato commesso il 29/12/2014). Nel testo è citata come titolo del capo di imputazione senza ulteriore disamina normativa.

  • art. 99 cod. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti e alla rilevanza dei precedenti penali (successiva estinzione di alcuni reati, data di consumazione di reato), ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che le questioni connesse a detta norma non fossero state devolute in appello e pertanto non potevano essere esaminate in sede di legittimità.

  • art. 464-quater, comma terzo, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla sospensione del procedimento; la Corte ha ritenuto che l'eccezione collegata non fosse stata adeguatamente proposta in appello e che quindi la censura fosse inammissibile.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico della pronuncia di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che le censure dedotte in ricorso non corrispondessero a questioni devolute con l'appello e pertanto siano inammissibili per mancato rispetto del principio di devoluzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata dalla Corte in €3.000,00, rilevando la possibile colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte come principio secondo cui, ove l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, può essere disposto il pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica tale principio nel quantificare la somma.

Massime di principio

  • In Cassazione non si devono introdurre nuovi fatti o argomenti che non siano stati previamente devoluti con l'appello: le censure di fatto o nuove deduzioni sono inammissibili per mancata devoluzione.
  • Le questioni relative alla rilevanza dei precedenti e alla recidiva devono essere contestate e documentate già in sede d'appello; la Corte di legittimità non è competente per un riesame libero dei fatti già valutati dai giudici di merito.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario che elementi positivi di meritevolezza (es. risarcimento del danno) siano introdotti e valorizzati nei gradi precedenti e specificamente dedotti in appello.
  • Le eccezioni procedurali rilevanti (es. sospensione del procedimento, applicazione di specifiche norme procedurali) devono essere tempestivamente sollevate nelle sedi di merito; se non adeguatamente prospettate, rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
  • Proporre ricorso in Cassazione con censure che richiedono una nuova valutazione di fatto espone al rigetto per inammissibilità e all'onere delle spese, oltre al rischio di pagamento di somme alla Cassa delle ammende se la pronuncia ritiene la proposizione gravemente colposa.
  • Quando si impugna per motivi di diritto, è opportuno distinguere nettamente le censure giuridiche (esame di correttezza normativa e motivazionale) dalle contestazioni di fatto: le prime sono più idonee a essere esaminate in Cassazione purché non richiedano accertamenti materiali nuovi.

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