Cassazione Civile, Ordinanza n. 36611/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia traeva origine da un'esecuzione ex art. 602 c.p.c. promossa su beni immobili di proprietà di una terza datrice di ipoteca, a garanzia di un credito della banca verso una società mutuataria in forza di mutuo fondiario. L'opposizione all'esecuzione proposta dall'erede della terza datrice di ipoteca era stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi contro la sentenza d'appello; tuttavia, prima dell'adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla società controricorrente.
Norme richiamate
procedura ex art. 602 cod. proc. civ.
richiamato come base dell'esecuzione promossa su beni del terzo datore di ipoteca
all'esito dell'adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
indica il rito camerale seguito in cassazione
il ricorrente ha rinunciato al ricorso...; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte e ritualmente comunicata, determina l'estinzione del giudizio
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio tra le parti, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
in caso di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il ricorso si estingue per rinuncia
Cass. 11/10/2017, n. 23912
Cass. 11/10/2017, n. 23912
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la decisione definisce il processo con estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese tra le parti ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica se il ricorso non è rigettato o dichiarato inammissibile, ma si estingue per rinuncia.
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