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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36611/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia traeva origine da un'esecuzione ex art. 602 c.p.c. promossa su beni immobili di proprietà di una terza datrice di ipoteca, a garanzia di un credito della banca verso una società mutuataria in forza di mutuo fondiario. L'opposizione all'esecuzione proposta dall'erede della terza datrice di ipoteca era stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi contro la sentenza d'appello; tuttavia, prima dell'adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 602 c.p.c.

    procedura ex art. 602 cod. proc. civ.

    richiamato come base dell'esecuzione promossa su beni del terzo datore di ipoteca

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    all'esito dell'adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    indica il rito camerale seguito in cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    il ricorrente ha rinunciato al ricorso...; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte e ritualmente comunicata, determina l'estinzione del giudizio

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio tra le parti, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

    in caso di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese tra le parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il ricorso si estingue per rinuncia

  • Cass. 11/10/2017, n. 23912

    Cass. 11/10/2017, n. 23912

    richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la decisione definisce il processo con estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese tra le parti ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica se il ricorso non è rigettato o dichiarato inammissibile, ma si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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