Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35364/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva revocato, con decorrenza dal 16 gennaio 2024, l’affidamento in prova al servizio sociale concesso il 21 novembre 2023 per una pena relativa a reati di illecita detenzione di stupefacenti commessi sino al 2012. La revoca era stata motivata con l’emissione, il 16 febbraio 2026, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un nuovo fatto di detenzione illecita di stupefacenti, contestato come commesso nel 2024 durante la misura, e con il conseguente pericolo attuale e concreto di recidiva. Il condannato ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 47 e 51-ter ord. pen. e 666 e 678 c.p.p., perché la revoca sarebbe stata fondata automaticamente sulla sola ordinanza cautelare, senza autonoma verifica del fatto nuovo e della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova; 2) violazione dell’art. 51-ter ord. pen., per l’asserita contraddittorietà della formula «ex nunc» e l’immotivata retrodatazione degli effetti al 16 gennaio 2024; 3) violazione dell’art. 125 c.p.p., per motivazione apparente e stereotipata, non avendo il Tribunale valutato il percorso trattamentale, la gravità concreta e l’attendibilità dei fatti contestati né la proporzionalità della revoca; 4) violazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. e all’art. 6 CEDU, perché la revoca si basava su fatti non ancora accertati con sentenza. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo giudizio. Ha rilevato che la custodia cautelare per un fatto nuovo non determina automaticamente la revoca dell’affidamento: il giudice di sorveglianza deve valutare autonomamente gli elementi relativi al fatto, la sua gravità, attendibilità e attualità, l’incidenza sul percorso rieducativo e l’incompatibilità concreta con la prosecuzione della prova, considerando anche il comportamento tenuto durante l’esecuzione e la proporzionalità della misura. La motivazione impugnata, limitata al richiamo all’ordinanza cautelare e alla natura delle imputazioni provvisorie, è stata ritenuta insufficiente. È stato accolto anche il motivo sulla decorrenza: la formula «ex nunc» non è coerente con l’indicazione di una data anteriore e il Tribunale non aveva motivato la scelta del 16 gennaio 2024, né considerato la condotta complessiva durante il periodo di prova e l’incidenza delle prescrizioni. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame; il testo non riporta statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    Ai sensi dell’art. 47, comma 11, ord. pen., «l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».

    La revoca richiede che il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni risulti concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova; non consegue automaticamente alla mera commissione o contestazione di una violazione.

  • art. 51-ter ord. pen.

    Nella specifica ipotesi in cui il fatto nuovo emerga da un titolo custodiale cautelare, questa Corte ha chiarito che «l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova» (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01).

    L’ordinanza di custodia cautelare comporta la sospensione dell’esecuzione dell’affidamento per la durata della misura custodiale, ma la revoca esige una valutazione autonoma della condotta contestata e della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova.

  • art. 125 c.p.p.

    La revoca del la misura a l ternat iva, tuttavia, non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, spettando al giudice valutare, con adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01).

    La decisione di revoca deve essere sostenuta da una motivazione adeguata che esponga la valutazione concreta dell’incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della prova; un richiamo automatico alla contestazione o alla misura cautelare non è sufficiente.

  • art. 27 Cost.

    Il procedimento di sorveglianza, del resto, non resta paralizzato dalla pendenza del procedimento penale relativo al fatto nuovo, poiché possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01).

    La valutazione del fatto nuovo in sede di sorveglianza può precedere la definizione del procedimento penale e non equivale, di per sé, a un’affermazione di colpevolezza, purché sia autonoma e funzionale alla valutazione della sua pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.

  • art. 6 CEDU

    Il procedimento di sorveglianza, del resto, non resta paralizzato dalla pendenza del procedimento penale relativo al fatto nuovo, poiché possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01).

    La decisione ammette che il giudice di sorveglianza consideri fatti ancora oggetto di procedimento penale, subordinatamente a una valutazione autonoma della loro pertinenza al trattamento; il testo non formula un’interpretazione distinta dell’art. 6 CEDU.

  • art. 125 c.p.p.

    In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca, il giudice è tenuto a motivare prendendo in esame non soltanto la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01).

    La motivazione sulla decorrenza degli effetti della revoca deve indicare le ragioni del dies a quo, considerando la gravità del comportamento, la condotta complessiva nel periodo di prova e l’incidenza concreta delle prescrizioni.

Massime di principio

  • La revoca dell’affidamento in prova non è automatica per la commissione o contestazione di un reato né per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il giudice di sorveglianza deve valutare autonomamente se la condotta attribuita all’affidato sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
  • Il giudice di sorveglianza può esaminare fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione del relativo procedimento penale, ma deve valutarne autonomamente gravità, attendibilità, attualità e pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, senza fondare la revoca sulla sola esistenza della contestazione cautelare.
  • Nel decidere sulla revoca dell’affidamento, occorre considerare il percorso trattamentale e il comportamento complessivo tenuto durante la misura, nonché motivare la proporzionalità della revoca rispetto alla concreta incidenza del fatto sulla prognosi di risocializzazione.
  • La determinazione della decorrenza della revoca richiede una motivazione specifica sul dies a quo, fondata sulla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, sulla condotta complessiva durante il periodo di prova e sull’incidenza delle prescrizioni. Una decorrenza retroattiva non può essere indicata senza esplicitare gli elementi che la giustificano.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.