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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, della cartella di pagamento emessa per il recupero della maggiore IRES dovuta per l'anno d'imposta 2014 a seguito della rideterminazione del reddito imponibile minimo ex art. 30 della legge n. 724 del 1994, conseguente allo stato di non operatività della società e al previo diniego dell'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della lite, allegando domanda di definizione e prova del versamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentata definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, verificata anche attraverso l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023. Non essendo risultato un diniego del beneficio, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La proposta di inammissibilità del ricorso erariale è rimasta assorbita dall'intervenuta estinzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento previsto dalla legge speciale determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle censure di ricorso.
  • La verifica dell'intervenuto perfezionamento della definizione può essere compiuta anche tramite gli elenchi trasmessi dall'Amministrazione finanziaria, e in difetto di diniego del beneficio il giudice deve dichiarare l'estinzione.
  • Quando la lite è validamente definita in via agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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