Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, della cartella di pagamento emessa per il recupero della maggiore IRES dovuta per l'anno d'imposta 2014 a seguito della rideterminazione del reddito imponibile minimo ex art. 30 della legge n. 724 del 1994, conseguente allo stato di non operatività della società e al previo diniego dell'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della lite, allegando domanda di definizione e prova del versamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentata definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, verificata anche attraverso l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023. Non essendo risultato un diniego del beneficio, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La proposta di inammissibilità del ricorso erariale è rimasta assorbita dall'intervenuta estinzione.
Norme richiamate
richiamato come base del reddito imponibile minimo per le società non operative, oggetto del recupero d'imposta contestato nel merito
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
in presenza del deposito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti, impone la declaratoria di estinzione del processo nelle controversie tributarie pendenti
art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
indicato come il presupposto documentale del deposito della domanda di definizione agevolata nel giudizio pendente
art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in legge 21 aprile 2023, n. 41
richiamato quale base dell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate per verificare l'assenza di diniego alla definizione agevolata
d.l. 30 marzo 2003
citato nel testo in riferimento a una modifica normativa menzionata incidentalmente nel richiamo al comma 197 della legge n. 197 del 2022
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento previsto dalla legge speciale determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle censure di ricorso.
- La verifica dell'intervenuto perfezionamento della definizione può essere compiuta anche tramite gli elenchi trasmessi dall'Amministrazione finanziaria, e in difetto di diniego del beneficio il giudice deve dichiarare l'estinzione.
- Quando la lite è validamente definita in via agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
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