Cassazione Penale, Ordinanza n. 37099/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 24 novembre 2022, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 5 novembre 2021, rideterminando in otto mesi di reclusione la pena per la violazione di sigilli contestata al capo D, commessa a Corigliano Calabro il 2 settembre 2017. I reati edilizi di cui ai capi A, B e C erano stati dichiarati estinti per prescrizione. Con il primo motivo la difesa ha censurato la motivazione sulla conferma della responsabilità, proponendo una diversa lettura delle prove relative alla prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di demolizione e la nomina dell’imputato quale custode del bene sequestrato. Con il secondo motivo ha eccepito che il reato di cui al capo D fosse già prescritto al momento della decisione d’appello, sostenendo una datazione della condotta al 18 maggio 2017. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: la responsabilità era stata motivata sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria e della documentazione fotografica, da cui risultava la realizzazione di ulteriori opere, tra cui una scala di ferro a due rampe, in violazione dei doveri di custode; la diversa ricostruzione difensiva sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato: i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità considerando che le opere erano state realizzate nonostante un precedente ordine di demolizione. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; la violazione di sigilli risultava accertata il 2 settembre 2017, non il 18 maggio 2017, e la prescrizione maturava quindi il 2 marzo 2028. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la prescrizione del reato di cui all'art. 349 cod. pen. matura il 2 marzo 2028, non potendosi retrodatare la condotta al 18 maggio 2017, posto che, come emerge dalla sentenza di primo grado (pagina 5), la violazione di sigilli è stata accertata solo in occasione del sopralluogo del 2 settembre 2017 (data successive al 3 agosto 2017).
Nel caso concreto, la data di accertamento della violazione di sigilli, collocata al 2 settembre 2017, comporta che la prescrizione maturi il 2 marzo 2028 e non consente di anticipare la decorrenza sulla base della data prospettata dalla difesa.
nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la circostanza che le opere abusive per cui si è proceduto sono state realizzate nonostante l'esistenza di un precedente ordine di demolizione.
La realizzazione delle opere nonostante un precedente ordine di demolizione può essere valorizzata, nel caso concreto, come elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera invece la disciplina della legge n. 134 del 2021.
art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103
la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La legge n. 103 del 2017 ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi durante il suo periodo di vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La legge n. 3 del 2019 non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La legge n. 134 del 2021 non ha abrogato retroattivamente la disciplina applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e regola il regime della prescrizione per i reati commessi dal 1° gennaio 2020.
alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese del procedimento e, nel caso concreto, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o per sostituire alla ricostruzione motivata dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti.
- La realizzazione di opere abusive nonostante un precedente ordine di demolizione può costituire, nel caso concreto, elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
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