Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo contro la proroga del regime 41-bis. Il ricorrente ha svolto cinque censure: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale avallato l'operato ministeriale senza considerare elementi come il lungo periodo già trascorso in regime differenziato; 2) violazione degli artt. 41-bis Ord. Pen. e 2-sexies della legge n.354/1975 per presunte conclusioni basate su presunzioni e inversione dell'onere della prova, nonostante assoluzioni e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; 3) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per omissione dell'avvertimento sui termini e sull'autorità cui proporre reclamo; 4) violazione di vari articoli costituzionali e dell'art.3 CEDU per avere la proroga sido adottata dal Ministro e non da un giudice; 5) vizio ai sensi dell'art. 192 c.p.p. perché la decisione sarebbe stata fondata senza una piattaforma indiziaria adeguata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul fine dell'art. 41-bis (impedire collegamenti esterni dei detenuti appartenenti ad associazioni mafiose) e ha confermato che per l'adozione o la proroga del regime non è richiesto un accertamento giudiziale di certezza ma una valutazione prognostica su elementi quali condanne irrevocabili, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, comportamenti intramurari, ecc. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha valorizzato la biografia criminale, il ruolo apicale di Messina nella cosca di Porto Empedocle, la persistenza di una struttura familistica e la persistenza di contatti e operatività del sodalizio; ha inoltre considerato rilevanti i rilievi disciplinari carcerari. I rilievi procedurali (mancata indicazione del termine e dell'autorità per il reclamo) sono stati giudicati non invalidanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
norma che istituisce il regime differenziato e prevede la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario per detenuti collegati ad associazioni criminali
la Corte conferma che l'adozione e la proroga del regime si basano su una valutazione prognostica della capacita' del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione; non è richiesto l'accertamento certo tipico del processo penale ma elementi idonei a fondare una ragionevole prognosi
art. 2-sexies legge n. 354/1975
richiamata nella disciplina delle incompatibilità e dei controlli sulle misure detentive speciali
la normativa è letta nel quadro dei limiti del controllo giurisdizionale: la verifica giurisdizionale deve accertare la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione
norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione agli avvertimenti e agli effetti procedurali
la Corte ritiene che l'omessa indicazione, nel provvedimento ministeriale di proroga, del termine di reclamo e dell'autorità cui proporlo non determina automaticamente la nullità del provvedimento quando non vi sia norma che la preveda
norma sulla valutazione della prova e degli indizi
la Corte osserva che, ai fini prognostici del 41-bis, è sufficiente una piattaforma indiziaria complessiva fondata su condanne irrevocabili, ruolo nell'organizzazione e segnali di perdurante operatività; non è richiesta la stessa intensità probatoria del giudizio di responsabilità penale
artt. 13, 23, 24, 111, 117 Costituzione e art. 3 CEDU
richiamati dal ricorrente per censurare la legittimità costituzionale della proroga disposta dal Ministro
la Corte afferma che la disciplina non viola i principi costituzionali richiamati, posto che esiste controllo giurisdizionale esteso sui presupposti e sul contenuto delle misure, e che le limitazioni devono essere compatibili con le garanzie costituzionali
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis si fonda su una valutazione prognostica della capacita' del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione: non è richiesto un accertamento penale di certezza, ma elementi concreti e recenti che rendano ragionevole la previsione del pericolo
- I giudizi di merito svolti dal Tribunale di Sorveglianza sulla sussistenza dei presupposti sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di legge o motivazione del tutto carente; censure che chiedono una nuova valutazione del fatto vengono dichiarate inammissibili
- Elementi rilevanti per valutare la necessità della proroga comprendono condanne irrevocabili, ruolo ricoperto nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, comportamenti carcerari, e contatti accertati anche indirettamente
- Il mero decorso del tempo in regime differenziato non è di per sé sufficiente a escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione
- L'onere probatorio non è invertito: resta comunque possibile per il detenuto allegare e documentare elementi che dimostrino la perdita dei collegamenti; il giudice deve prendere in considerazione anche le circostanze esposte dal reclamante
- Violazioni formali del provvedimento ministeriale (es. mancata indicazione dei termini di reclamo) non comportano automaticamente invalidità quando la legge non prevede espressamente la nullità e quando il diritto di difesa non sia sostanzialmente pregiudicato
- In casi analoghi, le impugnazioni devono focalizzarsi sull'inadeguatezza o incoerenza della motivazione e sulla mancanza di qualsiasi elemento prognostico: mere contestazioni della valutazione ermeneutica del giudice di merito sono improduttive in Cassazione
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