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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20618/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione giornalistica prestata per una testata locale, che i giudici di merito hanno qualificato come rapporto di lavoro subordinato giornalistico con la figura del collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG. La corte d'appello ha confermato la subordinazione e ha ritenuto che il rapporto fosse proseguito oltre la data già accertata in primo grado, condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla domanda giudiziale e al risarcimento per omesso versamento contributivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 2 CCNLG e dei criteri ermeneutici, sostenendo che mancassero i presupposti del collaboratore fisso, in particolare continuità, disponibilità stabile e responsabilità di un servizio; 2) violazione delle norme sulla retribuzione e dei criteri di prova, lamentando travisamento delle risultanze istruttorie e errata quantificazione della retribuzione dovuta al collaboratore fisso; 3) violazione delle norme sul mutuo consenso e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il rapporto si fosse risolto per volontà comune delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, confermando che la corte territoriale aveva correttamente accertato la continuità dell'attività, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, la disponibilità della lavoratrice e la responsabilità di un settore informativo specifico, nonché la mancanza di una chiara volontà comune di sciogliere il rapporto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto giornalistico con qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG, ha mantenuto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate sino alla domanda, oltre al risarcimento per omesso versamento dei contributi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore di ciascuna parte controricorrente, con ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato per stabilire i criteri di individuazione della subordinazione nel lavoro giornalistico, che non richiede gli stessi indici del lavoro subordinato in senso pieno e ordinario, ma va valutata alla luce dell'inserimento organico e continuativo nell'organizzazione aziendale.

  • art. 2 CCNLG

    È interpretato nel senso che la figura del collaboratore fisso richiede continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio, senza necessità di quotidianità della prestazione, orario fisso o assoggettamento pieno al potere conformativo dell'editore.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono evocati come parametri ermeneutici per contestare la qualificazione del rapporto, ma la Corte ritiene corretta la lettura data dai giudici di merito alla luce del complessivo contenuto del rapporto e delle risultanze istruttorie.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione della retribuzione spettante, da collegare ai criteri previsti per il collaboratore fisso e alla prestazione effettivamente resa.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata, che nel caso del collaboratore fisso va commisurata anche a frequenza, continuità e importanza delle materie trattate.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la loro violazione è deducibile solo nei limiti propri del sindacato di legittimità; non è ammissibile contestare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge, che presuppone l'accertamento del fatto e non consente di sovrapporre una diversa ricostruzione istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato con riferimento alle doglianze sulla violazione delle regole di valutazione della prova e al travisamento della prova nei limiti consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È interpretato nel senso tradizionale dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non degli elementi istruttori in sé, e con rigorosi oneri di specificità e localizzazione del fatto omesso.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per affermare che l'errore di percezione sulla prova, quando consista nell'affermare l'esistenza di un fatto escluso dagli atti o viceversa, è deducibile in via di revocazione e non come autonomo motivo di cassazione.

  • art. 1372 c.c.

    È richiamato in tema di risoluzione consensuale del rapporto: la cessazione del vincolo richiede una chiara e certa comune volontà delle parti, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo o l'inerzia del lavoratore.

  • art. 1375 c.c.

    È evocato per la valutazione del comportamento delle parti ai fini dell'eventuale mutuo consenso risolutivo, che deve emergere da condotte univoche e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato con riferimento all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione, in particolare l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso che grava sul datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato insieme al comma 1 quater come base per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro giornalistico la subordinazione può risultare attenuata rispetto al modello ordinario, ma la qualifica di collaboratore fisso richiede comunque continuità dell'apporto, disponibilità del lavoratore tra una prestazione e l'altra e responsabilità stabile di uno specifico servizio o settore informativo.
  • Per configurare il collaboratore fisso non sono indispensabili la quotidianità della prestazione, un orario rigido o un pieno assoggettamento al potere direttivo dell'editore; è invece decisivo l'inserimento organico e continuativo nell'organizzazione della testata.
  • La qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto non è decisiva quando le modalità concrete di svolgimento siano incompatibili con quella qualificazione, poiché il giudice deve verificare la reale natura del rapporto sulla base delle risultanze istruttorie.
  • La retribuzione del collaboratore fisso va determinata considerando non solo il numero delle collaborazioni o degli articoli, ma anche l'impegno di frequenza, la regolarità della prestazione e la natura e importanza delle materie trattate, nel rispetto della disciplina contrattuale collettiva.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o denunciare come vizio di legittimità la mera diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'eccezione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro richiede la prova di una chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine al rapporto; il mero decorso del tempo o l'inerzia del lavoratore non sono sufficienti.
  • Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui si traduca in un vero errore di percezione rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c.; altrimenti resta confinato nei rimedi propri dell'errore di giudizio o della revocazione nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro giornalisticoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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