Cassazione Penale, Sentenza n. 39600/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia (22/02/2022) che aveva sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari dotati di braccialetto elettronico. Unico motivo: violazione e erronea applicazione degli artt. 274, 275, 299 e 310 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. La difesa deduceva che il Tribunale si era limitato a ritenere preclusivo il giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza genetica, senza considerare la flessibilità del giudicato rispetto all'evoluzione delle indagini e delle risultanze probatorie (in particolare per i reati in materia di armi), segnalando la diversa perizia sulle intercettazioni, l'assoluzione del ricorrente per la detenzione di armi, la cosiddetta "tempo silente" e la mancata omogeneità del trattamento cautelare rispetto ad altro imputato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: il Tribunale ha esaminato le argomentazioni difensive e motivato la conferma della misura in relazione al ruolo apicale del Miucci nell'organizzazione di narcotraffico, alla persistenza dell'operatività del sodalizio dal 2016 ad oggi, alla partecipazione a reati "scopo" e a reati in materia di armi (titolo cautelare del novembre 2019 confermato), e all'inidoneità delle emergenze dibattimentali indicate dalla difesa a mutare il quadro probatorio se valutate isolatamente. È stato ritenuto irrilevante il decorso del tempo e il cd. "tempo silente" in assenza di elementi che provino l'attenuazione delle esigenze cautelari; non sussiste obbligo di identico trattamento cautelare per i coimputati. La Corte ha inoltre rilevato documentazione di perduranti rapporti e di comportamenti del ricorrente tali da confermare l'inadeguatezza della misura attenuata, nonché fatti che dimostravano la continuazione dell'attività direttiva anche durante misure meno afflittive. Condanna del ricorrente alle spese processuali e rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma relativa ai reati in materia di sostanze stupefacenti; nella sentenza è richiamata come parte dell'imputazione per cui si è mantenuta la necessità della misura cautelare in considerazione dell'attività di narcotraffico attribuita al ricorrente.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Predeterminate ipotesi di reato rilevanti ai fini cautelari (reati associativi e finalizzati al traffico di stupefacenti); la Corte ha ritenuto che la gravità e la finalità dei reati giustifichino la misura più afflittiva.
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamato dalla difesa come norma eventualmente mal applicata; la Corte non ha ravvisato violazione di legge e ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente gli elementi di fatto e di diritto nella cognizione cautelare.
Codice di procedura penale, art. 275
Citato nel motivo di ricorso; la decisione di rigetto implica che i profili di applicazione di tale norma sono stati ritenuti conformi ai criteri di valutazione della misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 299
Riferimento difensivo non ritenuto fondato dalla Corte: non emergono violazioni procedurali o di eccesso di potere nella valutazione del Tribunale del riesame.
Codice di procedura penale, art. 310
Anch'esso richiamato dalla difesa: la Corte ha invece confermato la correttezza della motivazione del Tribunale in ordine agli elementi necessari per la conferma della misura cautelare.
Regolamento esecuzione (art. 28 reg. esec. cod.)
Norma procedurale di rinvio amministrativo: la Corte dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti richiesti dall'articolo citato.
Massime di principio
- La modifica (attenuazione) di una misura cautelare richiede elementi probatori che incidano in modo complessivo e non meramente atomistico sul quadro indiziario: singoli elementi nuovi vanno valutati nel contesto dell'istruttoria complessiva.
- Il decorso del tempo o il cd. "tempo silente" non sono di per sé sufficienti ad affermare l'attenuazione delle esigenze cautelari se non accompagnati da fatti concreti e recenti che dimostrino la perdita della pericolosità o l'interruzione dei rapporti criminali.
- Le posizioni cautelari dei coimputati sono autonome: la concessione di una misura meno afflittiva a un altro imputato non obbliga il giudice a estendere lo stesso trattamento, salvo che non risultino elementi specifici che giustifichino l'omogeneità.
- Il giudice del riesame può e deve riesaminare criticamente il giudicato cautelare ma non è vincolato da interpretazioni isolate di singole prove; deve valutare la persistenza delle esigenze cautelari alla luce dell'intero panorama probatorio e del concreto ruolo dell'indagato nell'organizzazione.
- La possibilità di continuare a dirigere o influenzare l'attività criminale durante misure attenuate costituisce elemento decisivo per la conferma di misure più afflittive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →