Cassazione Penale, Sentenza n. 21299/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di reclamo ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto che aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca si fondava sull'"incertezza" delle generalità del richiedente, dedotta da dichiarazioni contrastanti rese dallo stesso in udienza rispetto all'istanza (diverse indicazioni del nome e della data di nascita) e su una discrepanza rispetto alla disponibilità di denaro dichiarata. La difesa ha prodotto documenti (depositati in udienza e in reclamo) a conferma dell'identità come "Jaouad Dahous, nato a Beni Mellal il 16/6/1978 (CUI 03Q28IF)" e ha dedotto che la semplice discrasia non può comportare la revoca del beneficio, che l'art. 95 d.P.R. 115/2002 subordina alla condanna per false dichiarazioni, invocando omissione di valutazione della documentazione prodotta e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la revoca confermata in sede di reclamo sia motivata in modo lacunoso: il Tribunale si è limitato a rilevare contraddizioni nelle dichiarazioni senza esaminare né valutare i documenti prodotti dalla difesa e senza che risultasse una sentenza di condanna per false dichiarazioni. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite (n. 14623/2019, Pacino) secondo cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo nelle ipotesi previste dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. 115/2002 e, relativamente alla falsità delle generalità, è necessaria la dichiarazione di falsità mediante sentenza irrevocabile. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Milano.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Regola la procedura di reclamo contro i provvedimenti relativi all'ammissione e alla revoca del patrocinio a spese dello Stato; è la norma di riferimento per il reclamo esperito dal ricorrente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
Prevede la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in specifiche ipotesi, tra cui le false dichiarazioni; la Cassazione interpreta che la revoca per false dichiarazioni richiede una condanna per tali dichiarazioni.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 1, lett. d)
Indica le informazioni che devono essere fornite nell'istanza di ammissione (tra cui le generalità); la presunta falsità di tali informazioni è rilevante solo se accertata con sentenza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112
Una delle norme richiamate dalle Sezioni Unite: insieme all'art. 95 individua le ipotesi tassative per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Codice di procedura penale - artt. 582 e 583
Richiamati in ordine all'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca; la Cassazione conferma l'applicabilità delle regole procedurali penali.
Sezioni Unite, n. 14623 del 19/12/2019 (Pacino), Rv. 278871
Principio nomofilattico: la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. 115/2002; l'incertezza sulle generalità può giustificare inammissibilità iniziale ma non, di per sé, la revoca senza sentenza di condanna per false dichiarazioni.
Sez. 4, 27/2/2019, n. 16616 (Confortino), Rv. 275571
Richiamata in relazione alle regole procedurali e di impugnazione nei procedimenti inerenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a supporto dell'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può basarsi soltanto su discrepanze dichiarative emerse in udienza: per revocare definitivamente il beneficio per "false dichiarazioni" è generalmente necessaria una sentenza di condanna che accerti la falsità.
- Divergenze sulle generalità o su dati reddituali possono giustificare verifiche o l'inammissibilità iniziale dell'istanza, ma non costituiscono automaticamente prova idonea alla revoca del beneficio se non adeguatamente istruite e motivate.
- Il giudice che dispone la revoca deve valutare e motivare specificamente la documentazione probatoria prodotta dalla difesa; l'omesso esame dei documenti può rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento.
- In sede di reclamo e di giudizio di merito il Collegio deve richiamare i limiti normativi degli artt. 95 e 112 d.P.R. 115/2002: la fattispecie di revoca è tassativa e va agganciata a uno dei casi previsti dalla legge.
- Chi intende opporre la revoca per discrepanze reddituali dovrebbe dimostrare il nesso tra la specifica falsa dichiarazione e il requisito di indigenza richiesto per il patrocinio gratuito; le valutazioni generiche sulla "discrepanza" sono insufficienti.
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