Cassazione Penale, Ordinanza n. 14250/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello. I motivi dedotti riguardavano: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; l'affermazione della responsabilità per i reati contestati; il mancato assorbimento dei residui capi nel capo 1); la violazione dell'art. 598 c.p. I ricorrenti hanno anche insistito, con memoria, sull'accoglimento del quarto e del quinto motivo e hanno richiamato una pronuncia della Sesta Sezione del 2017. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa lettura delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità, e che fossero sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. È stata inoltre dedotta l'intervenuta prescrizione dei reati dopo la sentenza di appello, ma la Corte ha escluso di poterla rilevare in presenza di ricorso totalmente inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre escluso di poter dichiarare eventuali cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria delle cause di non punibilità non può essere effettuata in sede di legittimità quando il ricorso per cassazione sia totalmente inammissibile, poiché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
La doglianza relativa alla sua violazione è stata ritenuta meramente volta a ottenere una rivalutazione del merito, senza ingresso nel sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove o a una diversa rilettura del fatto.
- Le doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito non possono essere riproposte in cassazione senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La totale inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità, inclusa la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende costituisce conseguenza necessaria ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14230/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14232/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14234/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14236/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14240/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14244/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →