Sentenza n. 2281/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - dell’ordine di sottoposizione a visita di cui all’ordinanza prefettizia del 14 febbraio2025 e dell’ ordinanza prefettizia in data 11 novembre 2025, di conferma dell’obbligo alla sottoposizione a visita medica dopo l’annullamento dell’ordinanza di sospensione della patente con sentenza del Giudice di Pace di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza prefettizia del 14 febbraio 2025, nella parte relativa all'obbligo di sottoposizione a visita medica, e ordinanza dell'11 novembre 2025 di conferma del medesimo obbligo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a controllo mediante etilometro l'11 gennaio 2025, era risultato avere un tasso alcolemico di 1,01 g/l alla prima prova e di 1,00 g/l alla seconda. La Prefettura aveva disposto, ai sensi degli artt. 223 e 128 del Codice della strada, la sospensione cautelare della patente per sei mesi e subordinato la restituzione alla visita medica presso la Commissione medica locale. Il Giudice di pace aveva accolto il ricorso limitatamente alla sospensione della patente. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al giudice amministrativo l'ordine di visita e la successiva ordinanza che lo aveva confermato, deducendo violazione di legge e contrasto con il giudicato del Giudice di pace, sostenendo che l'annullamento dell'ordinanza presupposta avrebbe dovuto travolgere anche l'obbligo di visita. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, sviamento e sproporzione, in assenza di elementi attuali idonei a porre in dubbio la sua idoneità alla guida, anche in considerazione dei 28 punti sulla patente e dell'assenza di precedenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il potere prefettizio previsto dall'art. 128 del Codice della strada sia autonomo rispetto al potere di sospensione della patente e possa essere esercitato indipendentemente dall'esito dell'impugnazione dell'ordinanza di sospensione. Tale potere si fonda non sulla legittimità formale della sospensione, ma sull'esistenza di fatti sintomatici di un ragionevole dubbio circa la persistenza dei requisiti psicofisici o dell'idoneità tecnica alla guida. Il Giudice di pace aveva deciso soltanto sulla sospensione della patente e non avrebbe potuto pronunciarsi sull'obbligo di visita, appartenente alla giurisdizione amministrativa; pertanto non vi era violazione o elusione del giudicato. L'ordinanza dell'11 novembre 2025 è stata ritenuta adeguatamente motivata per relationem mediante il richiamo all'ordinanza del 14 febbraio 2025 e agli accertamenti alcolemici effettuati dalla Polizia di Roma Capitale. Il TAR ha escluso un automatismo illegittimo, rilevando che l'accertamento di un tasso alcolemico superiore ai valori normativi era idoneo a giustificare il dubbio sull'idoneità psicofisica. La revisione della patente è stata qualificata come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, che può fondarsi anche su una singola infrazione quando, per natura e circostanze, sia concretamente idonea a giustificare il dubbio richiesto dall'art. 128. La valutazione amministrativa non presentava evidenti profili di illogicità o travisamento censurabili in giudizio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.
Il potere di revisione mediante visita medica è autonomo rispetto alla sospensione della patente e richiede l'insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici; non ha natura sanzionatoria e può fondarsi anche su una singola infrazione concretamente idonea a generare tale dubbio.
Individua la Commissione medica locale presso la quale deve svolgersi la visita di idoneità alla guida.
art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.
La violazione relativa alla guida con tasso alcolemico compreso nei valori indicati dalla disposizione ha costituito il fatto sintomatico posto a fondamento del dubbio sull'idoneità psicofisica.
Ha costituito la base normativa del distinto provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente, la cui sorte non condiziona il potere di revisione ex art. 128 C.d.S.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di disporre la revisione della patente mediante visita medica ai sensi dell'art. 128 C.d.S. è autonomo rispetto al potere di sospendere cautelarmente la patente; pertanto, l'annullamento della sospensione non determina automaticamente l'illegittimità dell'obbligo di visita medica.
- La revisione della patente ai sensi dell'art. 128 C.d.S. è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, diretta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o dell'idoneità tecnica alla guida.
- Il presupposto della revisione della patente non è la certezza della responsabilità del conducente, ma l'insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti richiesti; tale dubbio può derivare anche da un unico episodio, quando la natura e le circostanze dell'infrazione siano concretamente idonee a giustificarlo.
- Un accertamento positivo del tasso alcolemico, effettuato durante la guida, può costituire elemento sufficiente a fondare il ragionevole dubbio sull'idoneità psicofisica e quindi a giustificare la prescrizione della visita medica.
- L'obbligo di visita medica e la sospensione della patente possono essere soggetti a distinti regimi di tutela giurisdizionale: l'annullamento della sospensione da parte del giudice ordinario non implica una pronuncia sull'obbligo di visita, che deve essere impugnato davanti al giudice amministrativo nel termine previsto.
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