Cassazione Civile, Ordinanza n. 29859/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva deciso in un giudizio relativo ad annualità d'imposta 2003, 2004 e 2005. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha comunicato di avere presentato distinte domande di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, producendo attestazioni di ricevuta telematica e quietanze di pagamento degli importi dovuti, e ha chiesto la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020. L'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La questione decisa dalla Corte riguarda gli effetti della definizione agevolata sulla prosecuzione del giudizio e l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte, verificata la documentazione relativa alle domande di definizione agevolata e ai versamenti effettuati, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, compensando integralmente le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale conseguenza opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
La presentazione delle domande di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti legittimano la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato, osservando che esso consegue solo alle declaratorie di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norma richiamata come base della definizione agevolata della lite tributaria.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata in relazione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata prevista dalla legge per la controversia tributaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La produzione della ricevuta telematica di adesione e delle quietanze dei versamenti è idonea a provare il perfezionamento della procedura agevolata.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il processo si chiude per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →