Cassazione Penale, Ordinanza n. 19538/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per truffa aggravata, deducendo due motivi. Con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che le dichiarazioni della persona offesa non fossero attendibili. La censura mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, valorizzando in senso diverso gli elementi probatori. Con il secondo motivo contestava la pena ritenuta eccessiva, lamentando il discostamento dal minimo edittale e chiedendo, in sostanza, una riduzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse formulato fuori dai limiti del sindacato di legittimità, perché diretto non a evidenziare specifici travisamenti della prova, ma a sollecitare una inammissibile rivalutazione del merito e dell'attendibilità della persona offesa. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, avendo valorizzato la consegna di assegni solo apparentemente idonei a pagare le autovetture acquistate e la successiva irreperibilità del ricorrente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché la determinazione della pena era stata solo lievemente superiore al minimo edittale e rientrava nella discrezionalità del giudice di merito, essendo congruamente motivata. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione può dedurre vizi di legge e di motivazione, ma non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo il rilievo di specifici travisamenti.
La graduazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.
La pena deve essere commisurata secondo i criteri di gravità del fatto e della personalità del reo, entro l'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il reato contestato è indicato come truffa aggravata, richiamato solo in via fattuale nella motivazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rilettura del materiale probatorio o una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni, se non mediante la deduzione di specifici travisamenti della prova o di vizi realmente riconducibili all'art. 606 c.p.p.
- La censura di motivazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di sostituire il giudizio del ricorrente a quello del giudice di merito, in presenza di una motivazione logica, coerente e completa.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: in cassazione può essere censurata solo se arbitraria, manifestamente illogica o priva di adeguata motivazione; il semplice discostamento dal minimo edittale non fonda, da solo, un vizio.
- La contestazione fondata su elementi probatori ritenuti coerenti dal giudice di merito, come la consegna di mezzi di pagamento solo apparentemente validi e la successiva irreperibilità dell'agente, non può essere ribaltata in cassazione tramite una diversa lettura dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →