Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate, deducendo due censure entrambe attinenti al trattamento sanzionatorio: da un lato lamentava il vizio di motivazione per l'eccessività della pena irrogata e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro contestava la misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati ascritti. La Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di doglianze già proposte in appello e già specificamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, oltre che formulate in modo generico. Ha quindi ritenuto che il ricorso mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena e della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la graduazione della pena, anche quanto alla pena base, agli aumenti per continuazione e al diniego delle attenuanti generiche, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia arbitraria, illogica o mancante. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando elementi negativi quali la particolare gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, mentre il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. era stato adeguatamente argomentato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
norma che orienta la valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato nella commisurazione della pena e degli aumenti per continuazione.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua, fondata sugli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
richiamato implicitamente nel riferimento all'aumento di pena per il vincolo della continuazione tra i reati.
Massime di principio
- La determinazione della pena base, degli aumenti per continuazione e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione come una nuova valutazione di merito, salvo che la motivazione sia arbitraria, manifestamente illogica o del tutto mancante.
- Il giudice che neghi le circostanze attenuanti generiche adempie all'obbligo motivazionale se valorizza gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della valutazione, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto il profilo del vizio di motivazione, miri in realtà a conseguire il minimo edittale della pena o il minimo aumento per la continuazione, quando la decisione di merito abbia dato conto in modo non illogico dei criteri applicati.
- La presenza di precedenti penali e di elementi negativi sulla personalità dell'imputato può legittimare, se congruamente motivata, il diniego delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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