Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello sul diniego delle attenuanti generiche e ha escluso che il motivo di ricorso fosse specifico o fondato.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo della concreta specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, c.p.p., e lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la decisione di merito conteneva una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti, fondata sull'assenza di elementi positivi, in particolare sulla mancanza di resipiscenza e di iniziative risarcitorie o conciliative verso la persona offesa.
Norme richiamate
requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi concreti e specifici; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se non contiene una critica concreta e specifica alle ragioni poste dal giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con la sola assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, purché la decisione dia conto di dati quali la mancanza di resipiscenza o di condotte riparatorie.
- La doglianza relativa all'entità della pena non può essere accolta quando si risolve in un'affermazione generica di eccessività senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19513/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →